ANNULLABIITÀ DEL NEGOZIO GIURIDICO

NOZIONE, SPECIE, CONVALIDA

NOZIONE DI ANNULLABILITA' DEL NEGOZIO GIURIDICO

L'annullabilità costituisce una anomalia meno grave rispetto alla nullità.

Un negozio giuridico è annullabile quando ha tutti i requisiti di sostanza e di forma, ma è invalida la manifestazione di volontà perché:


Il negozio annullabile è un negozio che esiste e che produce i suoi effetti come se fosse valido. Tuttavia il negozio è impugnabile.

ANNULLABILITA' RELATIVA

Il negozio annullabile può essere impugnato davanti all'autorità giudiziaria. Possono impugnare il negozio:

  • la parte incapace;
  • la parte la cui volontà è viziata.

In questi casi si parla di annullabilità relativa e l'eliminazione degli effetti del negozio è fatta dipendere dall'iniziativa della persona che la legge intende tutelare.

ANNULLABILITA' ASSOLUTA

Quando:

  • l'incapacità di una delle parti deriva dalla legge (incapacità legale);
  • è espressamente stabilito dalla legge;

il negozio annullabile può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse.

In questi casi si parla di annullabilità assoluta.

Così, ad esempio, l'art.119 del Codice civile stabilisce che "il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo, se al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione è stata pronunciata posteriormente ma l'infermità esisteva al tempo del matrimonio".

AZIONE DI ANNULLAMENTO

Il negozio annullabile deve essere impugnato davanti all'autorità giudiziaria che con apposita sentenza, pronuncia il suo annullamento. Il negozio annullato è come se non fosse mai esistito, dato che la sentenza ha effetto retroattivo.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI ANNULLAMENTO

L'azione di annullamento si prescrive generalmente in 5 anni, cioè l'azione può essere esercitata entro 5 anni.

Tuttavia, in alcuni casi, le norme giuridiche prevedono termini diversi. Così, ad esempio, l'art.117 del Codice civile stabilisce che, nel caso di matrimonio contratto da minorenni, l'azione di annullamento può essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età.

La prescrizione decorre dal giorno in cui cessa la causa che ha dato luogo al vizio. Quindi:

  • dal giorno del compimento della maggiore età, in caso di negozio posto in essere da un minore;
  • dal giorno in cui si è scoperto l'errore o il raggiro, in caso di negozio viziato da errore o dolo;
  • dal giorno in cui sono cessate le minacce, nel caso di negozio viziato da violenza;
  • dal giorno in cui il negozio è stato concluso, negli altri casi.

CONVALIDA DEL NEGOZIO GIURIDICO ANNULLABILE

Il negozio giuridico annullabile può essere sanato mediante la convalidazione o convalida.

La convalida può essere:

  • espressa, se viene fatta mediante un atto nel quale si menziona il negozio annullabile, il motivo dell'annullabilità e si dichiara l'intenzione di convalidarlo;
  • tacita, se la parte che poteva esercitare l'azione di annullamento, pur conoscendo il motivo dell'annullabilità, dà volontariamente esecuzione al negozio. Esempio: Tizio, minorenne, contrae un mutuo. Una volta raggiunta la maggiore età, Tizio, pur essendo consapevole di poter annullare il negozio, restituisce la somma ricevuta in prestito.

CARATTERI DELL'ANNULLABILITA'

A differenza della nullità, l'annullabilità:

  • non è perpetua, perché l'azione di annullamento è soggetta a prescrizione;
  • non è insanabile, perché può essere convalidata;
  • non è assoluta, perché il negozio annullabile può essere impugnato solamente dalle persone espressamente indicate dalla legge;
  • non opera di diritto, perché vi è bisogno di impugnativa per farla valere.

 
 
 

LezioniDiMatematica.net

EconomiAziendale.net

SchedeDiGeografia.net

StoriaFacile.net

LeMieScienze.net

MarchegianiOnLine.net

Newsletter

Se vuoi essere informato ogni volta che il nostro sito viene aggiornato, iscriviti alla newsletter