L'INTERDIZIONE
LE INFERMITÀ MENTALI E LA CAPACITÀ DI AGIRE
INTERDIZIONE
L'interdizione è un provvedimento che priva la persona fisica della capacità di agire.
L'interdetto, quindi, si trova nella stessa posizione del minorenne. Egli è una persona assolutamente incapace di agire.
L'interdizione deve essere pronunciata dal Tribunale e per questo motivo si dice interdizione giudiziale.
Questo provvedimento può riguardare esclusivamente le persone affette da abituali malattie mentali. Tali persone potranno essere:
- maggiorenni;
- minori emancipati;
- minori non emancipati nell'ultimo anno della loro minore età. In questo caso l'interdizione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge la maggiore età.
L'interdizione è prevista per dare a questi soggetti un'adeguata protezione.
ISTANZA DI INTERDIZIONE
L'interdizione può essere chiesta:
- dal diretto interessato;
- dal coniuge;
- dal convivente;
- dai parenti entro il quarto grado;
- dagli affini entro il secondo grado;
- dal tutore o dal curatore o dal pubblico ministero.
Il Tribunale, dopo aver proceduto all'esame dell'interdicendo, se lo ritiene opportuno emette sentenza di interdizione. Essa produce i suoi effetti dal giorno della pubblicazione.
TUTORE
L'interdetto è assoggettato alla tutela: il Tribunale nomina un tutore che, sotto la vigilanza del giudice tutelare, rappresenta l'interdetto e agisce in suo nome e per suo conto.
ATTI CONSENTITI ALL'INTERDETTO
L'interdetto non può compiere nessun atto. Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati.
Tuttavia, nella sentenza che pronuncia l'interdizione, o in un successivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, possono essere stabiliti alcuni atti di ordinaria amministrazione che l'interdetto può compiere senza l'intervento del tutore (art.427 Codice civile).
REVOCA DELL'INTERDIZIONE
Nel momento in cui cessa la causa che ha provocato l'interdizione essa può essere revocata e l'interdetto torna ad avere la piena capacità di agire.