NullitàÀ DEL NEGOZIO GIURIDICO
NOZIONE, SPECIE, CARATTERI
NOZIONE DI NULLITA' DEL NEGOZIO GIURIDICO
La nullità costituisce la più grave invalidità del negozio giuridico.
Essa si ha quando:
- al negozio manca un elemento essenziale, di sostanza o di forma, quando questa è richiesta dalla legge per la sua esistenza;
- quando la causa è
illecita, cioè è
contraria:
- a norme imperative;
- all'ordine pubblico;
- al buon costume;
- quando il suo contenuto è vietato da norme imperative.
Il negozio nullo è improduttivo di effetti giuridici, come negozio di quel tipo.
NULLITA' TOTALE O PARZIALE
La nullità può essere di due specie:
- totale;
- parziale.
La nullità è totale quando riguarda l'intero negozio giuridico.
La nullità è parziale quando riguarda solamente una parte del negozio o delle singole clausole. In questo caso, la parte non colpita da nullità rimane valida, a meno che i contraenti non avrebbero concluso il negozio senza la parte che è nulla.
CARATTERI DELLA NULLITA'
La nullità è:
- perpetua, perché il negozio non diventa valido con il decorso del tempo e l'azione per far dichiarare nullo un negozio non è soggetta a prescrizione;
- insanabile, perché ad essa non si può porre rimedio. L'unico modo che le parti hanno perché si producano gli effetti desiderati, qualora la nullità è dovuta alla mancanza di un requisito essenziale, è quella di porre in essere un nuovo negozio giuridico che abbia i requisiti di sostanza e di forma richiesti dalla legge e che mancavano al negozio nullo;
- opera di diritto, in quanto non c'è bisogno di impugnativa per farla valere e la sentenza che accerta la nullità ha solamente un valore dichiarativo che serve a rendere certa e definitiva la inefficienza del negozio;
- assoluta, dato che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, salvo diversa disposizione di legge, e può essere rilevata d'ufficio dal giudice, qualora si renda conto che si tratti di un negozio nullo. In quei casi eccezionali, nei quali l'azione di nullità può essere fatta valere solamente da alcuni, si parla di nullità relativa;
- retroattiva, dato che, se la nullità viene scoperta dopo un certo lasso di tempo, l'inefficacia del negozio retroagisce fino al momento in cui il negozio è stato stipulato. Quindi la nullità non opera solamente dal momento in cui è stata rilevata. Se le parti hanno eseguito le prestazioni previste, queste vanno restituite.