LA MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ

NOZIONE DI MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ E VARIE SPECIE

NOZIONE DI MANIFESTAZIONE DI VOLONTA'

La manifestazione di volontà è uno degli elementi essenziali del negozio giuridico.

Un negozio giuridico non è altro che una manifestazione di volontà avente un fine lecito, ovvero ammesso dalla legge.

La volontà del soggetto, diretta a produrre effetti giuridici, deve essere in qualche modo esternata affinché gli altri possano averne conoscenza.

A seconda dei modi con i quali la volontà viene esternata la manifestazione di volontà può essere:

  • espressa;
  • tacita.

MANIFESTAZIONE DI VOLONTA' ESPRESSA

La manifestazione di volontà è espressa quando la volontà e esternata attraverso le parole, lo scritto, segni affermativi o negativi,l'alfabeto Morse, l'alfabeto dei sordomuti: in altre parole con qualsiasi mezzo capace di rendere noto il pensiero di un soggetto ai terzi.

Esempio: Tizio scrive le sue volontà circa la destinazione dei suoi beni dopo la sua morte.

MANIFESTAZIONE DI VOLONTA' TACITA

La manifestazione di volontà è tacita quando può essere desunta dal comportamento del soggetto.

Esempio: se Tizio, senza parlare, restituisce ad un suo debitore, il titolo originale del credito, manifesta in modo tacito la sua intenzione di liberarlo.

Se Caio ha un debito ormai caduto in prescrizione e, ciò nonostante, chiede una dilazione di pagamento, manifesta in modo tacito la sua intenzione di rinunciare alla prescrizione.

Se l'erede vende un bene compreso nell'eredità, si desume che egli abbia accettato tacitamente la stessa anche se non ha manifestato espressamente la volontà di farlo.

In questi casi si parla anche di manifestazione indiretta o comportamento concludente.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

CASI PARTICOLARI

In alcuni casi le norme giuridiche richiedono che la manifestazione sia espressa e non ritengono sufficiente quella tacita.

Esempio: l'art.1937 del Codice civile stabilisce che "la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa".

SILENZIO COME MANIFESTAZIONE DI VOLONTA'

Un problema piuttosto dibattuto è quello se il silenzio possa essere equiparato ad una manifestazione tacita di volontà. In altre parole se è applicabile, in ambito giuridico, il detto "Chi tace acconsente".

In linea di massima non si può ritenere che il silenzio abbia valore di manifestazione di volontà.

Esempio: Tizio riceve una copia di una rivista da un editore con la precisazione che chi non restituisce tale copia deve ritenersi abbonato alla stessa. La mancata restituzione della copia della rivista da parte di Tizio non può essere equiparata ad una accettazione della proposta di abbonamento.

Secondo l'opinione prevalente il silenzio assume una rilevanza giuridica solamente se è circostanziato, cioè se concorrono una serie di circostanze adatte a dare al silenzio un significato positivo in modo univoco ed inequivocabile.

Esempio: un libraio è solito inviare a Tizio i nuovi libri di un determinato autore. Tizio ha l'abitudine di acquistare le copie non restituite entro una settimana e di pagarne il relativo prezzo solo a fine mese. Se il libraio manda a Tizio un nuovo libro di quel dato autore e il cliente non lo restituisce entro la settimana, il suo silenzio può essere equiparato ad una manifestazione tacita di volontà.

In alcuni casi è la stessa legge ad attribuire al silenzio il valore di manifestazione di volontà. Esempio: l'art.1333 del Codice civile disciplina il contratto con obbligazioni del solo proponente e prevede che "il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso."

 
 
 

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