FORMA DEL NEGOZIO GIURIDICO

ATTO PUBBLICO E SCRITTURA PRIVATA

NOZIONE

Esistono dei negozi giuridici per i quali la forma è essenziale. In altre parole, per alcuni negozi giuridici, la volontà deve essere manifestata necessariamente nella forma prescritta dalla legge. In caso contrario, il negozio è nullo.

Nei casi nei quali è richiesta una forma particolare per l'esistenza del negozio giuridico, si tratta della forma scritta: la volontà, quindi, deve essere manifestata in un documento mediante l'uso della scrittura.

ATTO PUBBLICO E SCRITTURA PRIVATA

La forma scritta può consistere in:

  • un atto pubblico;
  • una scrittura privata.

L'atto pubblico è un documento redatto, con le dovute formalità, da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato (art.2699 Codice civile). L'atto pubblico fa fede fino a querela di falso.

La scrittura privata è un documento non redatto da un notaio o da un altro pubblico ufficiale. Questo documento viene sottoscritto, cioè firmato:

  • dalle parti tra le quali l'atto è stipulato, se si tratta di un negozio plurilaterale;
  • dalla parte dal quale esso promana, se si tratta di un negozio unilaterale.

La scrittura privata fa fede fino a prova contraria.

LIBERTA' DI FORMA

In linea di massima, nel nostro ordinamento giuridico, prevale il principio della libertà di forma. Una forma particolare è richiesta dalla legge solamente per gli atti più importanti in modo che, coloro che li compiono, non sottovalutino le conseguenze che da esso possono derivare.

Quando la forma è richiesta da una data norma, le parti non possono stabilire di non volerla adottare, trattandosi di disposizioni inderogabili.

E', invece, ammesso il contrario ovvero, quando la legge non prescrive una particolare forma, le parti possono stabilire la necessità di una forma determinata o di una forma più rigorosa rispetto a quella prescritta dalla legge.

Esempi:

  • supponiamo che la legge non prescriva, per la disdetta di un certo contratto, nessuna particolare forma. Le parti possono stabilire che l'eventuale disdetta debba essere data in forma scritta;
  • potrebbe accadere che la legge prescriva, per la disdetta di un certo contratto, semplicemente la forma scritta. Le parti possono stabilire che l'eventuale disdetta debba essere data per atto pubblico.

L'art.1352 del Codice civile precisa che "se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo".

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

FORMA RICHIESTA AD SUSTANZIAM

In alcuni casi la legge richiede la forma scritta ad sustanziam, cioè per la stessa esistenza del negozio giuridico. In questo caso essa costituisce un suo requisito essenziale: di conseguenza, se il negozio non è redatto in forma scritta, esso è nullo.

Tra i negozi per i quali la forma scritta è necessaria ad sustanziam troviamo i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili, i contratti di locazione degli immobili per una durata superiore a nove anni, il testamento.

La donazione, il matrimonio sono contratti per i quali è richiesto l'atto pubblico.

FORMA RICHIESTA AD PROBATIONEM

Spesso, la forma scritta è richiesta ad probationem, ovvero semplicemente per poter provare il negozio giuridico. In questi casi, poiché la forma non costituisce un elemento essenziale del negozio, esso è valido anche senza che vi sia la forma scritta. Tuttavia, in mancanza di forma scritta, non si può provare in giudizio il negozio mediante testimoni, né sono ammesse le presunzioni semplici.

Inoltre, la prova per testimoni non è ammessa nei contratti nei quali il valore dell'oggetto eccede 2,58 euro anche se l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre tale limite, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza (art.2721 Codice civile).

FORMA E TITOLI DI CREDITO

La forma assume una funzione particolare nei titoli di credito. Qui il documento ha una duplice funzione:

  • una funzione di legittimazione, in quanto serve a far valere il diritto;
  • una funzione traslativa, perché consente di trasferire ad altri tale diritto.

 
 
 

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