LA VIOLENZA: VIZIO DELLA VOLONTÀ
VIOLENZA FISICA E MORALE
NOZIONE DI VIOLENZA
Si parla di violenza quando la volontà si forma sotto una minaccia.
La violenza altera la volontà interna del soggetto portandolo a compiere un negozio giuridico che, in assenza di tale minaccia, egli non avrebbe compiuto o avrebbe compiuto in modo diverso.
VIOLENZA FISICA E VIOLENZA MORALE
La violenza può essere:
- fisica;
- morale.
La violenza fisica (vis absoluta) consiste in una coercizione materiale che cancella la volontà dell'individuo. Esempio: Tizio viene costretto con una pistola puntata alla tempia a firmare un contratto. E' evidente che egli, in assenza di tale costrizione, non avrebbe firmato il contratto.
La violenza fisica determina la nullità del negozio.
La violenza morale (vis compulsiva) è detta anche psichica. Essa consiste nella minaccia di un male ingiusto, che suscita in una persona sensata, un ragionevole timore e lo induce a compiere un negozio giuridico che, in assenza di tale minaccia, non avrebbe concluso.
La violenza morale rende invalida la volontà, non nulla, poiché la volontà esiste, ma non si è potuta formare liberamente essendoci stata la minaccia di un male notevole. In altre parole, di fronte al male minacciato, la conclusione del negozio giuridico è apparso come il male minore. Quindi, l'atto compiuto non è nullo, bensì annullabile.
ELEMENTI DELLA VIOLENZA MORALE
Affiché si possa parlare di violenza morale, e di conseguenza il negozio sia annullabile, è necessario che:
- vi sia una minaccia seria, cioè tale da far pensare che il male minacciato sarà effettivamente provocato;
- il male minacciato sia ingiusto e notevole. Esso è ingiusto quando il suo obiettivo è ottenere un vantaggio che non spetta a colui che minaccia. Esso è notevole quando è tale da fare impressione su una persona sensata, cioè un individuo medio né particolarmente pauroso, né temerario. In ogni caso si ha riguardo all'età, al sesso e alla condizione delle persone. Esempio: viene valutata in modo diverso la minaccia fatta ad un uomo anziano rispetto a quella fatta ad un uomo di mezza età, così come quella fatta ad una persona malata, rispetto ad una sana e così via (art.1435 Codice civile);
- la minaccia deve portare come risultato alla conclusione di un negozio giuridico.
OGGETTO DELLA VIOLENZA
Il negozio è annullabile quando la violenza ha per oggetto:
- la persona che deve stipulare il negozio giuridico;
- i suoi beni;
- la persona o i beni del coniuge;
- la persona o i beni di un ascendente (esempio: genitori, nonni) o di un discendente (esempio figli, nipoti).
Nel caso in cui la violenza fosse diretta verso altre persone, come un affine (esempio: suocera, genero, nuora) o un amico, l'annullamento è rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice.
SOGGETTO CHE ESERCITA LA VIOLENZA
Il negozio è annullabile sia che la violenza venga esercitata dall'altro contraente, sia che venga esercitata da un terzo anche qualora la controparte non ne fosse a conoscenza.