L'INABILITAZIONE
LIMITAZIONI DELLA CAPACITÀ DI AGIRE
INABILITAZIONE
L'inabilitazione è un provvedimento che limita la capacità di agire della persona fisica.
L'inabilitato è una persona relativamente incapace che si trova in una posizione simile a quella del minore emancipato.
L'inabilitazione deve essere pronunciata dal Tribunale.
Può essere dichiarato inabilitato:
- il sordo che sia tale fin dalla nascita o dalla prima infanzia, che non abbia ricevuto una educazione sufficiente e risulti del tutto incapace a provvedere ai propri interessi;
- il cieco che sia tale fin dalla nascita o dalla prima infanzia, che non abbia ricevuto una educazione sufficiente e risulti del tutto incapace a provvedere ai propri interessi;
- il maggiore di età infermo di mente, il cui stato non è talmente grave da dar luogo all'interdizione;
- coloro che, per prodigalità, cioè per una eccessiva propensione allo spendere, espongono se stessi o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici;
- coloro che facendo un abuso abituale di alcool o di stupefacenti espongono se stessi o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.
Il provvedimento di inabilitazione può riguardare:
- i maggiorenni;
- iminori non emancipati nell'ultimo anno della loro minore età. In questo caso l'inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge la maggiore età.
ISTANZA DI INABILITAZIONE
L'inabilitazione può essere chiesta:
- dal diretto interessato;
- dal coniuge;
- dal convivente;
- dai parenti entro il quarto grado;
- dagli affini entro il secondo grado;
- dal tutore o dal curatore o dal pubblico ministero.
Il Tribunale, dopo aver proceduto all'esame dell'inabilitando, se lo ritiene opportuno emette sentenza di inabilitazione. Essa produce i suoi effetti dal giorno della pubblicazione.
CURATORE
L'inabilitato può compiere solamente atti di ordinaria amministrazione.
Per gli atti di straordinaria amministrazione deve essere assistito da un curatore.
All'inabilitato si applicano le stesse disposizioni relative alla curatela del minore emancipato.
Gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dall'inabilitato, senza l'assistenza del curatore, possono essere annullati.
Tuttavia, nella sentenza che pronuncia l'inabilitazione, o in un successivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, possono essere stabiliti alcuni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione che l'inabilitato può compiere senza l'intervento del curatore (art.427 Codice civile).
INABILITATO E IMPRESA COMMERCIALE
L'inabilitato può essere autorizzato dal Tribunale a continuare l'esercizio dell'impresa commerciale eventualmente con la nomina di un institore.
Egli, però, non può intraprendere un'impresa commerciale ex-novo.
Esempio: Carlo è inabilitato. Egli eredita un'impresa commerciale che potrà continuare ad esercitare.
Carlo, invece, non può decidere di mettere su una nuova impresa.
REVOCA DELL'INABILITAZIONE
Nel momento in cui cessa la causa che ha provocato l'inabilitazione, essa può essere revocata e l'inabilitato torna ad avere la piena capacità di agire.