L'ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLE CAMERE
PRESIDENTI DELLE CAMERE, UFFICIO DI PRESIDENZA, GRUPPI PARLAMENTARI, COMMISSIONI PARLAMENTARI
L'ARTICOLO 63 e IL PRIMO COMMA DELL'ART.64 DELLA COSTITUZIONE
L'art.63 della Costituzione italiana recita:
"Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati."
L'art.64, 1° comma, della Costituzione italiana recita:
"Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti."
REGOLAMENTI PARLAMENTARI
Ognuna delle Camere adotta un proprio regolamento.
Esso viene approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti (ovvero la metà più 1. Quindi 201 membri per la Camera dei Deputati e 101 membri per il Senato).
I regolamenti hanno una notevole rilevanza in quanto la Costituzione si limita a stabilire quali sono le funzioni ed i compiti delle Camere ma, come concretamente devono essere esercitate tali funzioni, viene stabilito dai regolamenti parlamentari.
Esempio: l'art.63 della Costituzione, al 1° comma, stabilisce che ciascuna Camera elegge tra i propri componenti il Presidente.
Tale articolo non dice quali sono le maggioranze necessarie per la loro elezione: questo aspetto è disciplinato dal regolamento della Camera e da quello del Senato.
Si capisce, pertanto, l'importanza dei regolamenti parlamentari che sono considerati fonti primarie del diritto, in altre parole essi si sostituiscono alle leggi dello Stato nelle materie relative all'organizzazione interna delle due Camere.
ORGANI INTERNI DELLE CAMERE
Gli organi interni delle Camere sono:
- il Presidente;
- l'Ufficio di presidenza;
- i gruppi parlamentari;
- le Commissioni parlamentari;
- le giunte.
PRESIDENTE
Ogni Camera, all'inizio della legislatura, elegge il proprio Presidente.
Il Presidente deve essere scelto tra i componenti della Camera stessa: quindi il presidente della Camera viene eletto tra i deputati, mentre il Presidente del Senato viene eletto tra i senatori.
Il Presidente di ciascuna Camera assume un ruolo al di sopra delle parti.
Il loro compito è quello di garantire la regolarità delle sedute, dare la parola ai parlamentari iscritti a parlare, far rispettare i tempi massimi concessi per i loro interventi, annunciare il risultato di voto.
Inoltre:
- il Presidente del Senato esercita le funzioni attribuite al Presidente della Repubblica in ogni caso in cui egli non possa adempierle (art.86 della Costituzione, 1° comma).
- i Presidenti della Camera e del Senato devono essere sentiti dal Presidente della Repubblca, prima di sciogliere le Camere (art.88 della Costituzione, 1° comma).
Diverse sono le maggioranze richieste per l'elezione del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente del Senato:
- il Presidente della Camera viene eletto con il voto favorevole dei 2/3 dei membri della Camera al primo scrutinio e con la maggioranza
dei 2/3 dei presenti dal secondo scrutinio.
Dopo la terza votazione diventa sufficiente il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, cioè metà più uno dei presenti;
- il Presidente del Senato viene eletto, nelle prime due votazioni, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Senato
(cioè metà più uno dei membri del Senato della Repubblica). Dopo il secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti.
Dopo il terzo scrutinio si procede al ballottaggio tra i due senatori che hanno ricevuto, nel terzo scrutinio, il maggior numero di voti. A parità di voti, viene eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
La differenza dei voti richiesti per l'elezione del Presidente della Camera e del Senato è dovuta al fatto che i regolamenti della due Camere sono diversi tra loro.
L'elezione dei Presidenti delle due Camere avviene a scrutinio segreto.
UFFICIO DI PRESIDENZA
L'Ufficio di presidenza è composto:
- dal Presidente stesso;
- da 4 vice presidenti che sostituiscono il Presidente quando è temporaneamente assente;
- da 8 segretari che verificano la regolarità nelle votazioni di ciascuna assemblea e compilano i verbali;
- da 3 questori che si occupano del cerimoniale e provvedono, insieme ai commessi, a garantire l'ordine all'interno di ciascuna Camera dato che, una norma consuetudinaria non scritta nella Costituzione, vieta agli agenti di polizia di entrare nelle aule del Parlamento (si parla, a tale proposito, di immunità della sede parlamentare).
GRUPPI PARLAMENTARI
I deputati e i senatori sono divisi in gruppi parlamentari che corrispondono, in linea di massima, con i partiti presenti in Parlamento.
Si è detto in linea di massima, perché non esiste una perfetta corrispondenza tra i primi ed i secondi. Infatti un candidato può presentarsi alle elezioni sotto una certa lista ma, una volta eletto, entrare a far parte di un gruppo diverso rispetto a quello che corrisponde alla lista con la quale è stato eletto.
Questa sitazione si verifica soprattutto nel caso di candidati indipendenti, cioè candidati che si presentano alle elezioni per un certo partito pur non essendo iscritti ad esso.
Tutti i parlamentari devono aderire necessariamente, ma liberamente, ad un gruppo parlamentare.
I gruppi parlamentari possono essere costituiti solamente se si raggiunge un numero minimo di membri.
Sia alla Camera che al Senato è presente un gruppo misto al quale sono iscritti:
- i deputati e i senatori che fanno parte di un partito che non ha raggiunto il numero minimo necessario per la costituzione di un proprio gruppo;
- gli indipendenti che non hanno voluto entrare a far parte di nessun altro gruppo parlamentare;
- nel caso del Senato anche i senatori a vita.
I gruppi parlamentari svolgono un ruolo di raccordo tra ordinamento parlamentare e partiti.
COMMISSIONI PARLAMENTARI
Le Commissioni possono essere:
- Commissioni permanenti;
- Commissioni temporanee;
- Commissioni bicamerali.
Ognuna delle Camere si divide in Commissioni permanenti.
Esse sono formate da membri appartenenti ai vari gruppi parlamentari in maniera da rispettare le proporzioni che ogni gruppo ha all'interno della propria Camera.
Esempio: se un gruppo ha il 20% dei seggi alla Camera dei deputati, i suoi membri devono essere presenti in Commissione nella misura del 20%.
Ogni Commissione permanente ha competenza in una determinata materia che in genere coincide con le materie di competenza di un ministero.
Le Commissioni permanenti hanno compiti nell'ambito della formazione delle leggi.
Più esattamente esse possono:
- esaminare preventivamente i disegni di legge sottoposti all'approvazione delle Camere e riferire all'assemblea con una apposita relazione. In questi casi si parla di Commissioni in sede referente;
- esaminare ed approvare essa stessa i disegni di legge presentati per essere approvati dalle Camere. In questi casi si parla di Commissioni in sede deliberante o legislativa;
- esaminare ed approvare i singoli articoli dei disegni di legge sottoposti, successivamente, all'approvazione definitiva delle Camere. In questi casi si parla di Commissioni in sede redigente.
Le Commissioni permanenti non intervengono solamente nella funzione legislativa, ma anche nella funzione di indirizzo e di controllo dell’attività del Governo.
Oltre alle Commissioni permanenti, cioè destinate a svolgere i propri compiti senza alcun limite di tempo, vi sono anche le Commissioni temporanee, dette anche Commissioni speciali, destinate ad operare per un periodo di tempo limitato. Queste ultime sono costituite con lo scopo di svolgere dei compiti specifici e la loro durata è strettamente legata al tempo necessario allo svolgimento di tali compiti come, ad esempio, nel caso delle Commissioni d'inchiesta.
Infine, le Commissioni possono essere monocamerali, cioè formate da membri provenienti da una sola Camera, oppure bicamerali, cioè formate sia da deputati che da senatori.
GIUNTE
Le giunte si occupano di materie diverse rispetto a quelle assegnate alle Commissioni permanenti, come ad esempio:
- la Giunta delle elezioni ha il compito di verificare la regolarità delle operazioni elettorali e l’inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità a carico dei membri del Parlamento appena eletti;
- la Giunta per il regolamento ha il compito di proporre all'assemblea le modifiche al regolamento parlamentare e di esprimere pareri relativi all’interpretazione del regolamento vigente.
PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE
Le Camere svolgono le loro funzioni separatamente, ognuna nella propria sede.
Tuttavia, in alcuni casi espressamente previsti dalla Costituzione, le Camere si riuniscono in seduta comune. Questi casi sono:
- per l'elezione del Presidente della Repubblica e per assistere al suo giuramanto di fedeltà prima che assuma le sue funzioni (art.85 e 91 della Costituzione);
- per l'elezione di 1/3 dei componenti della Corte costituzionale (art.135 della Costituzione);
- per l'elezione di 1/3 dei componenti del Consiglio superiore della magistratura (art.104 della Costituzione);
- per porre in stato di accusa il Presidente della Repubblica per reato di alto tradimento o di attentato alla Costituzione (art.90 della Costituzione).
In queste ipotesi la riunione congiunta viene tenuta a Palazzo Montecitorio ed il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei Deputati.