I MEMBRI DEL PARLAMENTO

CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ. RAPPRESENTANZA POLITICA

DALL'ARTICOLO 65 ALL'ARTICOLO 67 DELLA COSTITUZIONE

L'art.65 della Costituzione italiana recita:

"La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere."


L'art.66 della Costituzione italiana recita:

"Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità."


L'art.67 della Costituzione italiana recita:

"Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato."

INELEGGIBILITA' DEI PARLAMENTARI ED INCOMPATIBILITA'

Tutti i cittadini che hanno raggiunto l'età minima per essere eletti deputati o senatori possono diventare parlamentari in seguito alla elezione o, nel caso del Senato, anche in seguito alla nomina a senatore a vita.

Tuttavia esistono delle cause di ineleggibilità che impediscono al cittadino, che pure presenti i requisiti di età richiesti, di poter essere eletto a meno che non elimini tali cause prima dell'elezione.

Le cause di inelegibilità, quindi, rendono nulla l'eventuale elezione del candidato.

Esempio: i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti o i capi della polizia o i prefetti non possono essere eletti come parlamentari a meno che non rinuncino al loro incarico prima delle elezioni.


Le cause di incompatibilità, invece, si manifestano successivamente all'elezione, in quando un cittadino che presenta i requisiti di età, può essere eletto parlamentare pur in presenza di tali cause, ma successivamente alla sua elezione deve effettuare una scelta tra due cariche che sono tra loro incompatibili.

Esempio: un soggetto non può essere al tempo stesso deputato e senatore (art.65 della Costituzione) e dovrà scegliere una delle due cariche rinunciando all'altra.
Altro esempio: non sono tra loro compatibili le cariche di Presidente della Repubblica e qualsiasi altra carica dello Stato (art.84 della Costituzione).


AUDICHIA ELETTORALE

L'art.66 della Costituzione prevede che spetta a ciascuna Camera il compito di convalidare o meno l'elezione di un parlamentare.

La Giunta delle elezioni, alla Camera, e la Giunta delle elezioni e delle immunità al Senato, hanno il compito di svolgere un’indagine istruttoria al fine di verificare la presenza di cause di inelegibilità o di incompatibilità dei neo eletti deputati e senatori. La Giunta espone la propria relazione in aula e, successivamente, si ha il voto decisivo.

Se l'elezione viene confermata dall'aula, il deputato o il senatore acquista definitivamente lo status di parlamentare. In caso contrario si ha la decadenza dalla nomina.


Questo meccanismo prende il nome di audichia elettorale, termine con il quale si intende che spetta allo stesso Parlamento valutare eventuali cause di inelegibilità o incompatibilità dei suoi membri.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

RAPPRESENTANZA GIURIDICA E RAPPRESENTANZA POLITICA

Si parla di rappresentanza giuridica quando un soggetto (il rappresentanto) incarica un altro soggetto (il rappresentante) di compiere uno o più atti giuridici in nome e per propio conto.

Il rappresentato può, in qualsiasi momento, revocare l'incarico al rappresentante qualora non fosse soddisfatto del suo operato o per qualsiasi altra ragione.


La rappresentanza politica, invece, non prevede un potere di revoca da parte degli elettori e, i Parlamentari, una volta eletti rimangono in carica per tutta la durata della legislatura.

L'art.67 della Costituzione, infatti, stabilisce che "ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato": quindi vi è si una rappresentanza da parte del parlamentare, ma senza vincolo di mandato. Di conseguenza non ci troviamo di fronte ad una rappresentanza giuridica, bensì ad una rappresentanza politica.

L'elettore non può revocare l'incarico conferito al proprio eletto ma potrà, tutt'al più, non votarlo nuovamente alle successive elezioni se non sarà soddisfatto del suo operato.

La norma in esame vuole garantire l'autonomia dei parlamentari, svincolandoli dai propri elettori, in modo che possano perseguire l'interesse generale della collettività e non quello di particolari cittadini che li hanno votati.

 
 
 

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