COMMISSIONI DI INCHIESTA

ISTITUZIONE, POTERI E LIMITI

L'ARTICOLO 82 DELLA COSTITUZIONE

L'art.82 della Costituzione italiana recita:

"Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria."

FUNZIONI ISPETTIVE DEL PARLAMENTO

Tra le funzioni svolte dal Parlamento vi è anche la funzione ispettiva che viene esercitata mediante la costituzione di Commissioni di inchiesta.

COMMISSIONI DI INCHIESTA

Le Commissioni di inchiesta sono commissioni speciali che hanno come unico compito quello di disporre inchieste su materie di pubblico interesse come, ad esempio mafia, stragi, condizione giovanile.

La sua attività non può, invece, riguardare la vita privata di singoli cittadini.

Un esempio di Commissione d'inchiesta è quella sulle mafie e le altre associazioni criminali.


La nomina della Commissione spetta alle Camere che devono sceglierne i membri in modo da rispecchiare la proporzione esistente tra i vari gruppi parlamentari.


Le Commissioni d'inchiesta possono essere:

  • monocamerali, cioè formate dai membri di una sola Camera;
  • oppure bicamerali, cioè formate da deputati e senatori.

Le Commissioni monocamerali vengono istituite mediante un atto interno di una Camera (ad esempio una mozione o una risoluzione), mentre le Commissioni bicamerali sono istituite mediante decisioni convergenti non legislative di ognuna della Camera o mediante legge.

La composizione, la durata, gli scopi, delle Commissioni d'inchiesta sono stabilite, in entrambi i casi, dalle disposizioni istitutive.

Le Commissioni d'inchiesta bicamerali possono avere una scadenza anche successiva a quella della legislatura inoltre devono essere formate da un egual numero di deputati e di senatori in ottemperanza al principio del bicameralismo e dell'uguaglianza delle due Camere.

La costituzione di Commissioni di inchiesta bicamerali è stata più frequente rispetto alla costituzione di quelle monocamerali.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

POTERI E LIMITAZIONI

La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria. Essa, quindi, può chiedere l'esibizione di documenti, disporre perquisizioni, ordinare intercettazioni e sentire dei testimoni.


Al tempo stesso la Commissione è sottoposta alle stesse limitazioni alle quali è soggetta l'autorità giudiziaria.

 
 
 

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