IL PARLAMENTO

LA STRUTTURA DEL PARLAMENTO

L'ARTICOLO 55 DELLA COSTITUZIONE

L'art.55 della Costituzione italiana recita:

"Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camera nei soli casi stabiliti dalla Costituzione."

COMPOSIZIONE DEL PARLAMENTO

Il Parlamento è l'organo costituzionale al quale è affidata la funzione legislativa.

Il primo articolo della Costituzione che si occupa del Parlamento è l'art.55: esso stabilisce quella che è la composizione di tale organo.


Il parlamento è formato:


Le due Camere svolgono i propri compiti separatamente ed hanno la propria sede a Roma:

  • la Camera a Palazzo Montecitorio;
  • il Senato a Palazzo Madama.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

BICAMERALISMO

Il sistema adottato dalla nostra Costituzione è il sistema bicamerale, in quanto sono previste due Camere.

Questo sistema rappresenta una tradizione nel nostro paese, infatti anche lo Statuto Albertino lo prevedeva. All'epoca vi erano:

  • una Camera dei deputati, i cui membri era eletti;
  • un Senato del Regno, i cui membri venivano nominati dal re a vita.

Il bicameralismo previsto dall'attuale Costituzione italiana è detto perfetto, in quanto Camera e Senato hanno gli stessi poteri.

Si parla, invece, di bicameralismo imperfetto nei casi in cui le competenze dei due rami del Parlamento sono diverse.

La presenza di due Camere, aventi gli stessi poteri e gli stessi compiti, ha lo scopo di far sì che l'emanazione di nuove leggi sia un processo più meditato: infatti, entrambe le Camere devono approvare esattamente lo stesso testo. Quindi, se una Camera approva il testo di una legge, mentre la seconda Camera ha un ripensamento e modifica il testo di tale legge, la legge corretta deve tornare alla prima Camera per essere approvata in questa versione definitiva.

Questo meccanismo, se da una parte garantisce una maggiore riflessione in ambito legislativo, dall'altra rende molto più lenta l'emanazione delle leggi.

UGUAGLIANZE E DIFFERENZE

Camera e Senato:

  • svolgono le stesse funzioni;
  • sono poste su un piano di parità giuridica;
  • sono entrambi due organi colleggiali, ovvero formati da più membri;
  • sono entrambi organi elettivi, cioè eletti a suffraggio universale, anche se alcuni membri del Senato non sono eletti e sono
    • gli ex Presidenti della Repubblica che diventano di diritto senatori a vita
    • alcuni senatori nominati dal Presidente della Repubblica.

Le due Camere, però hanno:

  • una diversa composizione, in quanto sono formate da un diverso numero di membri;
  • diverse caratteristiche dei propri membri;
  • diversi sistemi elettorali.

 
 
 

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