DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DELLE LEGGI

LE DIVERSE PROCEDURE CON LE QUALI IL PARLAMENTO APPROVA UN PROGETTO DI LEGGE

L'ARTICOLO 72 DELLA COSTITUZIONE

L'art.72 della Costituzione italiana recita:

"Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi."

ESAME PREVENTIVO DEI PROGETTI DI LEGGE

Una volta che un progetto di legge è stato presentato ad una delle Camere, questa provvede al suo esame preventivo.

Innanzitutto il Presidente della Camera presso la quale il progetto è stato presentato deve esaminare la regolarità formale del progetto di legge.

Inoltre egli deve decidere il tipo di procedura da seguire per la sua discussione ed approvazione in base a 4 possibili alternative:

  • procedura normale, detta anche ordinaria;
  • procedura abbreviata;
  • procedura decentrata;
  • procedura redigente.

PROCEDURA NORMALE O ORDINARIA

La procedura normale di esame ed approvazione di un progetto di legge è obbligatoria (art.72 della Costituzione, 4° comma) quando ha per oggetto:


Il presidente della Camera alla quale il progetto di legge è stato presentato lo trasmette alla Commissione permanente competente per materia.

La Commissione esamina in maniera preventiva il progetto di legge in sede referente, cioè con il compito di riferire in Parlamento i contenuti principali del progetto chiedendone l'approvazione o la non approvazione e spiegandone i motivi.

Per questo la Commissione nomina un relatore il cui compito è quello di redigere una relazione scritta che invierà al Presidente della Camera.

La Commissione può redigere anche più di una relazione, cosa che accade molto spesso nella pratica. Si avranno allora:

  • una relazione di maggioranza che esprime il parere della maggioranza della Commissione;
  • ed una o più relazioni di minoranza, che esprimono le posizioni delle minoranze presenti.

Per la formazione della propria relazione la Commissione può promuovere indagini conoscitive o richiedere pareri o indagini statistiche ad organi esterni come, ad esempio, l'ISTAT.


Una volta trasmessa la relazione al Presidente, egli mette il progetto all'ordine del giorno e, alla data fissata, esso viene discusso dalla Camera interessata.

Vi è dapprima una discussione generale con gli interventi del Presidente e del relatore della Commissione permanente che ha esaminato il progetto di legge. Successivamente si passa alla discussione dei singoli articoli. Ogni membro dell'Assemblea può proporre delle aggiunte o delle modifiche ai vari articoli del progetto dette emendamenti.


Una volta che sono stati approvati tutti gli articoli si passa:

  • alle dichiarazioni di voto con le quali i capigruppo parlamentari esprimono l'indirizzo del gruppo da loro presieduto sul progetto di legge;
  • alla votazione finale che riguarda l'intera proposta di legge.

RISERVA D'ASSEMBLEA

Come si è detto, i progetti di legge relativi ad alcune materie, indicate dall'art.72 della Costituzione comma 4°, devono essere approvati necessariamente con procedura ordinaria: si parla, a tale proposito, di riserva di Assemblea proprio perché l'approvazione dei progetti di legge in queste materie è riservata all'Assemblea.

Chiaramente si tratta di argomenti che hanno una particolare rilevanza e che, per questa ragione, richiedono un maggiore coinvolgimento di tutte le forze politiche presenti in Parlamento e un'ampia pubblicità del processo di approvazione della legge.


La riserva d'Assemblea si applica, non solo nei casi espressamente indicati dal 4° comma dell'art.72, ma anche nei casi previsti dai regolamenti delle Camere, ovvero:

  • per la conversione dei decreti-legge;
  • per il riesame dalle leggi rinviate dal Presidente della Repubblica al Parlamento.

PROCEDURA ABBREVIATA

La procedura abbreviata, prevista dal 2° comma dell'art.72 della Costituzione, è consentita per i progetti di legge dichiarati urgenti dalla maggioranza dei membri della Camera interessata.

La dichiarazione d’urgenza può essere proposta:

  • dal Governo;
  • dai parlamentari;
  • dal Presidente della Commissione competente.

Tale procedura comporta la riduzione alla metà dei tempi di discussione del progetto di legge, compresi i tempi riservati alla Commissione permanente per la redazione della propria relazione.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

PROCEDURA DECENTRATA

Nel caso in cui si applichi la procedura decentrata, prevista dal 3° comma dell'art.72, il progetto di legge non viene discusso e approvato dalla Camera nel suo complesso, ma dalla Commisisone permanente competente in materia.

In questo caso si dice che la Commissione agisce in sede deliberante o legislativa in quanto l'approvazione della legge avviene in Commissione ed equivale all'approvazione da parte della Camera.


Questa procedura consente alle Camere di svolgere con maggiore celerità la funzione legislativa dato che, sia alla Camera che al Senato, vi sono diverse Commissioni permanenti che, quindi, possono portare avanti l'approvazione di vari progetti di legge in contemporanea.


Fino al momento in cui la legge viene approvata da parte della Commissione, è possibile tornare ad applicare la procedura normale se lo richiedano:

  • il Governo;
  • oppure 1/10 dei componenti della Camera;
  • oppure 1/5 della Commissione.

Va però osservato che, la procedura decentrata si applica per progetti di legge meno importanti o per i quali è scontato l'approvazione o meno da parte dell'intera Assemblea.


PROCEDURA REDIGENTE

Alla Commissione permanente, competente in materia, può essere attribuito l'incarico di discutere ed approvare i singoli articoli del progetto di legge, mentre l'approvazione finale rimane di competenza dell'intera Assemblea.

In questi casi si dice che la Commissione agisce in sede redigente.

Questa procedura non è prevista espressamente dalla Costituzione, ma è disciplinata dai regolamenti delle due Camere ed è, comunque, una procedura meno seguita rispetto alle precedenti. Essa è spesso usata per l'approvazione di progetti di legge estremamente tecnici la cui approvazione, articolo per articolo, richiede competenze molto specifiche.

NAVETTA

Il testo approvato da una delle due Camere viene trasmetto all'altro ramo del Parlamento per l'approvazione.

Se il secondo ramo del Parlamento apporta anche solo una modifica ad esso, il testo modificato ritorna alla prima Camera che dovrà esaminare ed approvare le parti in cui il testo è stato modificato: questo meccanismo, detto navetta o ballottaggio, va avanti fino a quando entrambe le Camere approvano lo stesso testo. A questo punto la legge, può dirsi perfetta, ma essa non è ancora efficace.


E' importante notare che, una volta che il progetto di legge è stato approvato da una delle Camere, e viene trasmesso all'altra Camera, esso può essere approvato anche con un procedimento diverso da quello adottato dalla prima Camera a meno che, ovviamente, non si tratti di progetti di legge che devono essere approvati necessariamente con procedura ordinaria.

 
 
 

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