IL DIRITTO DI VOTO NELLA COSTITUZIONE

L'ARTICOLO 48 DELLA COSTITUZIONE

ARTICOLO 48 DELLA COSTITUZIONE

L'art.48 della Costituzione italiana recita:

"Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge."

LA DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA

L'art.1 della Costituzione Italiana stabilisce che l'Italia è una Repubblica democratica.

Come sappiamo la democrazia è una forma di Stato nella quale i cittadini partecipano attivamente alla vita politica del paese.

Sempre l'articolo 1 della Costituzione prosegue affermando che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Quest'ultima prevede che il popolo eserciti tale sovranità prevalentemente in modo indiretto, ovvero eleggendo dei propri rappresentanti ai quali viene demandato il potere legislativo. Per questo possiamo affermare che l'Italia è una democrazia rappresentativa.

La Costituzione, tuttavia, prevede anche degli strumenti di democrazia diretta cioè strumenti che permettono al popolo di esprimere direttamente la propria opinione su alcune questioni. Questi strumenti sono:

  • l'iniziativa popolare;
  • la petizione;
  • il referendum.

ELETTORATO ATTIVO ED ELETTORATO PASSIVO

Per elettorato attivo si intendono tutti coloro che hanno il diritto di voto.

In altre parole possiamo dire che l'elettorato attivo è rappresentato da tutti gli elettori.

Mentre si parla di elettorato passivo per intendere tutti coloro che possiedono i requisiti per poter essere eletti. Tali requisiti sono stabiliti dalla legge.

DIRITTO DI VOTO

La Costituzione riconosce il diritto di voto a tutti i cittadini che hanno raggiunto la maggiore età senza distinzione di sesso.

Il diritto di voto spetta:

  • solamente ai cittadini, sono quindi esclusi coloro che vivono nello Stato italiano, ma sono privi di cittadinanza.

    Il diritto di voto spetta, invece, anche i cittadini italiani residenti all'estero;

  • solamente a quei cittadini che hanno raggiunto la maggiore età. Quindi non tutti i cittadini formano l'elettorato attivo.

    Va precisato che per l'elezione dei membri della Camera è sufficiente la maggiore età (18 anni), mentre per l'elezione dei membri del Senato è necessario aver compiuto i 25 anni di età (articolo 58 della Costituzione).


LIMITI AL DIRITTO DI VOTO

Il 4° comma dell'articolo 48 stabilisce i casi nei quali il diritto di voto può essere limitato.

La limitazione del diritto di voto si ha nell'ipotesi di:

  • incapacità civile, cioè nei casi:
    • di interdizione del cittadino;
    • o di inabilitazione del cittadino;

      L'art.11 della L.180/1978 ha sopresso tale disposizione prevedendo che anche gli interdetti e gli inabilitati possano far parte dell'elettorato attivo;


  • sentenza penale irrevocabile, cioè la sentenza:
    • di un giudice penale
    • irrevocabile, cioè contro la quale non si può più ricorrere ad un grado di giudizio superiore o per Cassazione;
    • che prevede come pena:
      • l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, nel qual caso si perde definitivamente il diritto di voto;
      • l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, nel qual caso il diritto di voto viene sospeso per la durata della pena e si potrà tornare a votare in seguito;

  • casi di indegnità morale indicati dalla legge, cioè nel caso di cittadini sottoposti a:
    • misure di prevenzione;
    • misure di sicurezza detentive (esempio: ospedale psichiatrico detentivo);
    • libertà vigilata;
    • divieto di soggiorno in uno o più Comuni.

      Alcuni casi di indignità morale erano espressamente previsti dalla Costituzione:

      • i membri di casa Savoia erano esclusi dal diritto di voto, ma tale esclusione è stata abrogata con legge costituzionale;
      • per i responsabili del regime fascista era prevista la limitazione temporanea al diritto di voto per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione (XII delle disposizioni transitorie e finali).

        In passato era prevista la limitazione al diritto di voto anche per i soggetti dichiarati falliti. La nuova legge fallimentare (D.Lgs. 5/2006) ha eliminato tale limitazione.


In nessun altro caso, al di fuori di quelli previsti dall'art.48 della Costituzione, il diritto di voto può essere limitato.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO

Il 3° comma dell'art.48 riconosce il diritto di voto anche ai cittadini itailani residenti all'estero.

Spetta alla legge

  • stabilire:
    • i requisiti
    • e le modalità

      per l'esercizio di tale diritto;

  • assicurare l'effettività di esso affinché non rimanga solamente un diritto teorico.

Lo stesso comma istituisce una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

La legge costituzionale 1/2001 ha assegnato 12 seggi per la Camera dei deputati e 6 seggi per il Senato.

La legge 459/2001 ha stabilito che i cittadini italiani residenti all'estero possono votare:

  • per corrispondenza;
  • oppure in Italia.

CARATTERI DEL VOTO

I caratteri del voto sono fissati nel 2° comma dell'art.48. Essi sono:

  • personalità;
  • uguaglianza;
  • libertà;
  • segretezza.

 
 
 

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