IL VOTO DEGLI ITALIANO ALL'ESTERO
L'ARTICOLO 48 DELLA COSTITUZIONE
ARTICOLO 48 DELLA COSTITUZIONE
Il 3° comma dell'art.48 della Costituzione italiana recita:
"La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.".
DIRITTI DI VOTO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO
Il 3° comma dell'art.48 della Costituzione riconosce il diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero.
Tale comma è stato inserito dall'art. 1 della legge costituzionale 17/01/2000, n.1.
Per consentire l'esercizio di tale diritto è stata, al tempo stesso, istituita la circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere. L'art.48 prevede che il numero di seggi assegnati a tale circoscrizione sono fissati da una norma costituzionale.
Successivamente, la legge costituzionale 23/01/2001, n.1, ha attribuito alla circoscrizione Estero, 12 deputati e 6 senatori.
Sempre nel 2001 sono stati emanati, sia la legge n.459 del 27/12/2001 denominata legge Tremaglia, che il relativo regolamente applicativo approvato con DPR 02/04/2003 n.104. Essi stabiliscono la disciplina del voto dei cittadini italiani residenti all'estero.
Infine, la legge costituzionale n.1 del 2020, che ha ridotto il numero dei deputati e dei senatori che compongono le due camere, ha anche ridotto il numero di quelli attribuiti alla circoscrizione Estero, portandoli a 8 per i deputati e 4 per i senatori.
REFERENDUM ABROGATIVO E COSTITUZIONALE
I cittadini italiani residenti all'estero hanno diritto a partecipare anche:
- ai referendum abrogativi (art.75 della Costituzione);
- ai referendum popolari (art.138 della Costituzione);
sia nella fase di raccolta delle firme che di espressione del voto.
REGOLE APPLICABILI
I cittadini italiani residenti all'estero hanno due modi diversi per esercitare il loro diritto di voto:
- rientrare in Italia in occasione delle votazioni ed esercitare di persona il loro diritto nella circoscrizione elettorale in cui sono iscritti;
- votare per corrispondenza. In questo caso essi vanno a votare i rappresentanti della circoscrizione Estero. Il voto deve essere inviato alla rappresentanza consolare dello Stato in cui risiedono.
La possibilità, da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, di esprimere il voto per corrispondenza genera alcune perplessità in quanto appare in contrasto con il carattere della personalità previsto dal 2° comma dell'art.48 della Costituzione.
SUDDIVISIONE DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
La circoscrizione Estero è divisa in 4 ripartizioni:
- Europa compresa la Federazione Russa e la parte asiatica della Turchia;
- America meridionale;
- America settentrionale e centrale;
- Africa, Asia, Oceania ed Antartide.
In ogni ripartizione viene eletto un deputato e un senatore.
I restanti rappresentanti sono distribuiti tra le 4 ripartizioni in proporzione al numero di cittadini che vi risiedono.