IL DIRITTO DI PETIZIONE

L'ARTICOLO 50 DELLA COSTITUZIONE

ARTICOLO 50 DELLA COSTITUZIONE

L'art.50 della Costituzione italiana recita:

"Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità."

PETIZIONE

La petizione è uno degli istituti di democrazia diretta previsti dalla nostra Costituzione.

Essa consiste in una particolare richiesta che i cittadini possono rivolgere alle Camere.

Scopo di tale richiesta può essere:

  • domandare dei provvedimenti legislativi;
  • esporre delle necessità comuni.

Quando la petizione ha come scopo l'ottenimento di provvedimenti legislativi, essa non contiene la formulazione di un vero e proprio disegno di legge.

Nessun limite viene posto dalla Costituzione per quanto concerne la materia della petizione che, quindi, potrà riguardare tutte le materie a differenza di quanto accade, invece, per i referendum abrogativi.

TITOLARI DEL DIRITTO

Titolare del diritto di petizione è il generico cittadino, da non confondersi con l'elettore.

Il diritto di petizione può essere esercitato dal singolo (questo è l'unico istituto di democrazia diretta esercitabile anche singolarmente) o da una pluralità di individui senza alcun limite minimo di numero.

FUNZIONE DI SPINTA

La petizione ha una funzione di spinta: essa mira a sollecitare le Camere perché si possano interessare di uno specifico problema considerato di interesse generale e possano intervenire con appositi provvedimenti legislativi.

Essa, tuttavia, non ha nessun altro effetto, anche perché la disciplina di questo istituto, contenuta nell'art.50 della Costituzione, è piuttosto generica. Inoltre le Camere non hanno nessun obbligo di esaminarle. Di conseguenza, la petizione si rivela di scarsa utilità e poco utilizzata.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

FORMALITA' RICHIESTE

La presentazione di una petizione non richiede particolari formalità se non la firma autenticata di chi la presenta.

REGOLAMENTI DELLE CAMERE

Il regolamento della Camera e quello del Senato stabiliscono l'iter che viene seguito dalle petizioni:

  • la petizione viene trasmessa alla commissione parlamentare competente in base alla materia oggetto di essa;
  • la commissione può prenderla in considerazione. Non è previsto però il dovere della Commissione di prenderla in considerazione. Se la commissione ha preso in considerazione la petizione delibera su di essa;
  • se la petizione riguarda anche l'attività del Governo, essa viene trasmessa a tale organo;
  • l'esito della petizione viene portato a conoscenza della persona o del gruppo di persone che l'ha presentata. Questa regola è fissata espressamente solamente nel regolamento del Senato.

L'istituto della petizione è previsto anche nei regolamenti regionali e comunali.

 
 
 

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