IL DIRITTO DI PETIZIONE
L'ARTICOLO 50 DELLA COSTITUZIONE
ARTICOLO 50 DELLA COSTITUZIONE
L'art.50 della Costituzione italiana recita:
"Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità."
PETIZIONE
La petizione è uno degli istituti di democrazia diretta previsti dalla nostra Costituzione.
Essa consiste in una particolare richiesta che i cittadini possono rivolgere alle Camere.
Scopo di tale richiesta può essere:
- domandare dei provvedimenti legislativi;
- esporre delle necessità comuni.
Quando la petizione ha come scopo l'ottenimento di provvedimenti legislativi, essa non contiene la formulazione di un vero e proprio disegno di legge.
Nessun limite viene posto dalla Costituzione per quanto concerne la materia della petizione che, quindi, potrà riguardare tutte le materie a differenza di quanto accade, invece, per i referendum abrogativi.
TITOLARI DEL DIRITTO
Titolare del diritto di petizione è il generico cittadino, da non confondersi con l'elettore.
Il diritto di petizione può essere esercitato dal singolo (questo è l'unico istituto di democrazia diretta esercitabile anche singolarmente) o da una pluralità di individui senza alcun limite minimo di numero.
FUNZIONE DI SPINTA
La petizione ha una funzione di spinta: essa mira a sollecitare le Camere perché si possano interessare di uno specifico problema considerato di interesse generale e possano intervenire con appositi provvedimenti legislativi.
Essa, tuttavia, non ha nessun altro effetto, anche perché la disciplina di questo istituto, contenuta nell'art.50 della Costituzione, è piuttosto generica. Inoltre le Camere non hanno nessun obbligo di esaminarle. Di conseguenza, la petizione si rivela di scarsa utilità e poco utilizzata.
FORMALITA' RICHIESTE
La presentazione di una petizione non richiede particolari formalità se non la firma autenticata di chi la presenta.
REGOLAMENTI DELLE CAMERE
Il regolamento della Camera e quello del Senato stabiliscono l'iter che viene seguito dalle petizioni:
- la petizione viene trasmessa alla commissione parlamentare competente in base alla materia oggetto di essa;
- la commissione può prenderla in considerazione. Non è previsto però il dovere della Commissione di prenderla in considerazione. Se la commissione ha preso in considerazione la petizione delibera su di essa;
- se la petizione riguarda anche l'attività del Governo, essa viene trasmessa a tale organo;
- l'esito della petizione viene portato a conoscenza della persona o del gruppo di persone che l'ha presentata. Questa regola è fissata espressamente solamente nel regolamento del Senato.
L'istituto della petizione è previsto anche nei regolamenti regionali e comunali.