L'ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
L'ORDINAMENTO DELLO STATO E GLI ORGANI COSTITUZIONALI
SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE
La Costituzione italiana si divide in due parti:
- la prima parte regola i rapporti civili, i rapporti etico-sociali, i rapporti economici e i rapporti politici;
- la seconda parte disciplina l'ordinamento della Repubblica.
ORGANI COSTITUZIONALI
Lo Stato è una persona giuridica e agisce attravero degli organi ai quali sono assegnate le sue funzioni.
Per organi costituzionali si intendono gli organi previsti e disciplinati direttamente dalla Costituzione. Essi sono posti al vertice dell'organizzazione dello Stato.
Secondo quando stabilito dalla nostra Costituzione sono organi costituzionali:
- il Parlamento disciplinato agli articoli dal 55 all'82;
- il Presidente della Repubblica disciplinato agli articoli dall'83 al 91;
- il Governo disciplinato agli articoli dal 92 al 100;
- la Magistratura disciplinata agli articoli dal 101 al 113;
- la Corte Costituzionale disciplinata agli articoli dal 134 al 137.
ORGANI EQUIORDINATI ED INTERDIPENDENTI
Gli organi costituzionali sono equiordinati, cioè hanno tutti la stessa importanza giuridica.
Essi sono anche interdipendenti: in altre parole l'attività svolta da uno di essi si riflette sul funzionamento degli altri.
FUNZIONI FONDAMENTALI DELLO STATO
Tre sono le funzioni fondamentali dello Stato:
- la funzione legislativa con la quale vengono approvate le leggi;
- la funzione esecutiva con la quale si dà attuazione alle leggi;
- la funzione giurisdizionale con la quale si applicano le leggi e si puniscono i comportamenti ad esse contrari.
SEPARAZIONE DEI POTERI
L'ordinamento dello Stato italiano si basa sul principio della separazione dei poteri secondo il quale ogni funzione dello Stato è attribuita ad un organo diverso, in maniera tale che gli organi costituzionali siano autonomi l'uno dall'altro e ciò possa garantire la libertà e i diritti dei cittadini.
La Costituzione italiana prevede che:
- la funzione legislativa sia svolta dal Parlamento;
- la funzione esecutiva sia svolta dal Governo;
- la funzione giurisdizionale sia svolta dalla Magistratura.
Al Presidente della Repubblica spetta il compito di rappresentare l'unità nazionale e garantire il rispetto della Costituzione.
La Corte Costituzionale si occupa di valutare che le leggi e gli atti aventi forza di legge siano conformi alla Costituzione, inoltre giudica su eventuali conflitti tra gli organi dello Stato.
SEPARAZIONE DEI POTERI NON NETTA
Seppure l'ordinamento dello Stato italiano è fondato sulla separazione dei poteri tra gli organi costituzionali, tale separazione non è nettissima.
Così, ad esempio, anche se la funzione legislativa spetta al Parlamento, la Costituzione riconosce anche al Governo la possibilità di emanare, in taluni casi, degli atti aventi forza di legge.
Oppure, nonostante la funzione giurisdizionale spetti alla Magistratura, nei casi di alto tradimento o attentato alla Costituzione da parte del Presidente della Repubblica è il Parlamento che lo pone in stato di accusa.
Ed infine, la funzione esecutiva svolta normalmente dal Governo, può essere esercitata dai giudici (ad esempio nel caso di nomina di un tutore) oppure dal Parlamento (ad esempio nel caso di assunzione dei propri dipendenti).