PROCEDIMENTO LEGISLATIVO DI REVISIONE COSTITUZIONALE

LA PROMULGAZIONE DELLE LEGGI COSTITUZIONALI E DELLE LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE E LE DIFFERENZE RISPETTO ALL'ITER DI APPROVAZIONE DELLE LEGGI ORDINARIE

GLI ARTICOLI 138 E 139 DELLA COSTITUZIONE

L'art.138 della Costituzione italiana recita:

"Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti."


L'art.139 della Costituzione italiana recita:

"La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale."

FUNZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO

La funzione legislativa del Parlamento consiste nella emanazione, da parte di tale organo, delle leggi formali che sono:

  • le leggi ordinarie;
  • le leggi costituzionali e le leggi di revisione costituzionale.

Mentre le leggi ordinarie sono approvate con il normale iter legislativo, le leggi costituzionali e le leggi di revisione costituzionale vengono approvate mediante un iter più complesso.

COSTITUZIONE RIGIDA

La Costituzione italiana è una Costituzione rigida che non può essere modificata mediante una legge ordinaria, ma richiede una procedura ben più complessa, disciplinata dall'art.138 della Costituzione.

Tale procedura prevede:

  • due votazioni successive, a distanza di tre mesi l'una dall'altra, da parte di ognuna delle due Camere;
  • delle maggioranze più elevate per l'approvazione della legge.

NORME ALLE QUALI SI APPLICA L'ITER PREVISTO DALL'ART.138

L'iter di approvazione previsto dall'art.138 della Costituzione si applica:

  • alle leggi di revisione costituzionale, cioè a quelle leggi che vanno a modificare la Costituzione;
  • alle leggi costituzionali, cioè a quelle leggi che vanno a disciplinare alcune materie che, la stessa Costituzione, prevede non possano essere regolamentate da una semplice legge ordinaria. Rientrano in questa categoria le leggi con le quali:

    • vengono adottati gli Statuti delle Regioni autonome (art.116 della Costituzione);
    • viene disposta la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni (art.132 della Costituzione);
    • vengono stabilite le condizioni, le forme e i termini per proporre giudizi di legittimità costituzionale e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte costituzionale (art.137 della Costituzione).

La differenza tra queste due categorie di leggi, che dal punto di vista teorico appare netta, nella pratica spesso non è così evidente. In ogni caso, entrambi questi tipi di leggi vengono approvati con un medesimo iter procedurale.

ITER DI FORMAZIONE DELLE LEGGI COSTITUZIONALI E DELLE LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE

L'iter di formazione delle leggi costituzionali e delle leggi di revisione costituzionale presenta alcune differenze rispetto a quello relativo all'approvazione delle leggi ordinarie. Sicuramente la differenza maggiore riguarda la fase della approvazione della legge in quanto sono richieste maggioranze più elevate, tuttavia esistono delle differenze anche nelle altre fasi. Infatti:

  • per quanto concerne l'iniziativa essa non può essere presa dal CNEL, dato che questo organo può presentare progetti di legge solamente nelle materie di propria competenza;
  • per quanto riguarda la discussione essa deve avvenire necessariamente con procedimento ordinario per espressa previsione dell'art.72, 4° comma, della Costituzione.

Delle differenze si possono avere, in alcuni casi, anche nella fase di pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale come avremo modo di spiegare meglio in seguito.


L'iter di approvazione delle leggi costituzionali e di revisione costituzionale, come si è detto, passa attraverso due fasi:

  • la prima fase, necessaria, vede il coinvogimento del Parlamento. In questa fase è obbligatoria una doppia deliberazione da parte di ciascuna Camera a distanza di non meno di tre mesi l’una dall’altra.

    Mentre nella prima deliberazione è sufficiente la maggioranza relativa (cioè la maggioranza assoluta dei votanti), nella seconda è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Camera.

    Esempio: la votazione della legge costituzionale avviene alla Camera. I componenti della Camera sono 400.
    Nella prima deliberazione sono presenti 300 deputati. La maggioranza è raggiunta con 151 voti (Presenti 300 : 2 = 150 + 1).
    Nella seconda votazione la maggioranza è raggiunta con 201 voti (Compenti della Camera 400 : 2 = 200 + 1) qualunque sia il numero dei presenti in aula.


    Va precisato che la doppia deliberazione avviene in modo alternativo, vi è prima la deliberazione di una Camera e poi quella dell'altra e, successivamente, trascorsi tre mesi, vi è una seconda deliberazione prima di una Camera e poi dell'altra.

    Altra osservazione da fare riguarda la discussione del progetto di legge: solamente nella prima deliberazione vengono discussi e votati i singoli articoli con la possibilità di apporre degli emendamenti. Nella seconda deliberazione si ha la discussione solamente delle linee generali e la votazione finale.


    Se, nella seconda deliberazione, si raggiunge una maggioranza ancora più elevata di quella assoluta, cioè se si raggiunge la maggioranza dei 2/3 dei componenti, in entrambe le Camere, la legge costituzionale o la legge di revisione costituzionale è approvata e viene trasmessa al Presidente della Repubblica per la promulgazione e pubblicazione;

  • la seconda fase, invece, è solo eventuale e viene applicata quando nella seconda votazione si raggiunge la maggioranza assoluta di entrambe le Camere, ma non la maggioranza dei 2/3.

    In questa fase, il testo approvato dalle Camere può essere sottoposto a referendum se lo richiedono, entro 3 mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale:

    • 1/5 dei membri di una Camera;
    • oppure 500.000 elettori;
    • o 5 Consigli regionali.

    Va precisato che, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non implica l'entrata in vigore della legge, ma serve solamente a dare notizia di quello che è il testo della legge approvato dalle Camere e permettere l'avvio dell'iter referendario. Per questa ragione si parla di pubblicazione anomala dato che la pubblicazione è precedente alla promulgazione della legge. Inoltre, poiché la norma non è ancora entrata in vigore, non viene inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi.


    Se il referendum, nei tre mesi successivi, non viene richiesto o se la richiesta viene dichiarata illegittima, il Presidente della Repubblica promulga la legge che poi viene nuovamente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale per l’effettiva entrata in vigore.

    Se il referendum viene richiesto la promulgazione o meno della legge dipende dal suo esito.


LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

REFERENDUM COSTITUZIONALE O SOSPENSIVO

Il referendum costituzionale ha una natura sospensiva-confermativa nel senso che sospende l'approvazione della legge costituzionale o di revisione costituzionale fino a quando essa non viene confermata mediante il referendum, con il voto favorevole della maggioranza dagli elettori.

Non è richiesto, dall'art.138, un quorum di partecipazione per la validità del referendum.

Il referendum non è applicabile alle leggi costituzionali di modifica degli statuti delle Regioni autonome che, di conseguenza, possosno essere modificati solamente ottenendo la maggioranza dei 2/3 dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

LIMITI AL POTERE DI REVISIONE COSTITUZIONALE

L'art.139 della Costituzione stabilisce che la forma repubblicana non può essere, in nessun caso, oggetto di revisone costituzionale neppure seguendo l'iter sopra esposto: in tal modo, questo articolo, stabilisce l'unico limite previsto dalla Costituzione in merito alla possibilità che essa venga modificata.

Accanto a quest'unico limite esplicito al potere di revisione costituzionale, secondo la gran parte della dottrina, esistono alcuni limiti impliciti dati dai principi fondamentali della Costituzione come il principio della sovranità popolare previsto nell'art.1, quello sui diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti dall'art.2, quello dell'uguaglianza di tutti i cittadini sancito dall'art.3, quello dell'unità ed invidisibilità dello Stato stabilito all'art.5.

Secondo molti, lo stesso art.138 della Costituzione, rientrerebbe tra quelli non modificabili dal legislatore.

 
 
 

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