PROMULGAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

LA PROMULGAZIONE DELLE LEGGI DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E LA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE

GLI ARTICOLI 73 E 74 DELLA COSTITUZIONE

L'art.73 della Costituzione italiana recita:

"Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso."


L'art.74 della Costituzione italiana recita:

"Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata."

PROMULGAZIONE

La fase successiva alla approvazione di una legge è la sua promulgazione: con questa espressione si intende l'atto con il quale il Presidente della Repubblica rende ufficiale la legge. Tale atto prende la forma di un decreto.


Con la promulgazione il Presidente della Repubblica:


Con la promulgazione la legge viene resa esecutoria.

FORMULA DELLA PROMULGAZIONE

La promulgazione avviene con una formula ben precisa:


La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;
il Presidente della Repubblica
promulga la seguente legge.

(QUINDI VIENE RIPORTATO IL TESTO DELLA LEGGE)

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

TERMINI DELLA PROMULGAZIONE

La promulgazione della legge deve avvenire, da parte del Presidente della Repubblica, entro un mese dalla sua approvazione.

Nel caso in cui la legge sia urgente essa viene promulgata nel termine stabilito dalle Camere.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

VETO SOSPENSIVO

Il Presidente della Repubblica non può esimersi dal promulgare la legge: quindi la promulgazione è un suo diritto-dovere.


Tuttavia, prima di promulgare la legge, egli è tenuto ad effettuare un controllo preventivo sulla sua legittimità costituzionale. Tale controllo non esclude la possibilità di un controllo successivo effettuato da parte della Corte costituzionale.


Il controllo effettuato dal Presidente della Repubblica riguarda la legittimità costituzionale:

  • sia formale, cioè relativa al rispetto della procedura seguita per l'approvazione della legge;
  • che sostanziale, cioè relativa al rispetto del contenuto della Costituzione.

Nel caso in cui da tale controllo discende che la legge non è conforme alla Costituzione, il Presidente della Repubblica può rinviarla alle Camere per una nuova deliberazione: si parla, a tale proposito, di veto sospensivo.


Il rinvio deve avvenire mediante messaggio motivato con il quale il Presidente della Repubblica invita le Camere ad un esame più attento ed una eventuale modifica della norma emanata.

Tuttavia, se le Camere approvano nuovamente la legge, anche senza apportare le modifiche che erano state richieste, questa deve essere necessarimente promulgata dal Presidente della Repubblica.

Secondo alcuni autori il Presidente della Repubblica può rifiutare la riapprovazione della legge nell'ipotesi in cui, in seguito alla sua promulgazione, possa incorrere nei reati di alto tradimento o di attentato alla Costituzione (art.90 della Costituzione).


Il veto sospensivo è stato spesso usato dai Presidenti della Repubblica nel caso di leggi prive di copertura finanziaria, in quanto tali leggi prevedevano delle spese per le quali non vi erano risorse sufficienti.

PUBBLICAZIONE

Una volta che la legge è stata promulgata dal Presidente della Repubblica essa viene pubblicata.

Mediante la pubblicazione la legge viene portata a conoscenza di tutti e diventa obbligatorio rispettarla.

La pubblicazione avviene con l'intervento del Ministro della Giustizia che è il depositario del sigillo dello Stato e che, per questa ragione, è chiamato anche guardasigilli.

Con la pubblicazione:

  • la legge viene inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana che, contenendo tutte le norme in vigore nello Stato, serve a dare certezza del diritto;
  • viene dato l'annuncio di tale inserimento sulla Gazzetta Ufficiale sulla quale viene riportato il testo della legge. In tal modo si porta a conoscenza, di tutti i destinatari della norma, della sua emanazione.

La legge entra in vigore, normalmente, dopo che sono trascorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

 
 
 

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