L'INIZIATIVA LEGISLATIVA

COS'È L'INIZIATIVA LEGISLATIVA, CHI LA ESERCITA E COME SI ESERCITA

L'ARTICOLO 71 DELLA COSTITUZIONE

L'art.71 della Costituzione italiana recita:

"L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli."

INIZIATIVA LEGISLATIVA

L'iniziativa legislativa consiste nel presentare al Parlamento un progetto di legge.

PROGETTO DI LEGGE

Il progetto di legge è il testo di una legge che si vuole che le Camere discutino ed approvino.

Tale testo deve essere:

  • redatto in articoli;
  • preceduto da una introduzione che spieghi gli obiettivi che la proposta di legge vuole perseguire.

Esso deve essere depositato presso una delle Camere.


ORGANI AI QUALI SPETTA L'INIZIATIVA

Il progetto di legge può essere presentato:

  • dal Governo;
  • da ogni parlamentare;
  • dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
  • da ogni Consiglio regionale;
  • da 50.000 elettori.

Il progetto di legge è detto:

  • disegno di legge nel caso in cui l'iniziativa è presa dal Governo;
  • proposta di legge negli altri casi.

INIZIATIVA DEL GOVERNO

L'iniziativa del Governo è la più importante poiché rappresenta lo strumento per mezzo del quale l'organo esecutivo attua il proprio indirizzo politico.

D'altra parte i progetti di legge elaborati dal Governo possono contare sulla maggioranza in Parlamento che lo sostiene ed hanno, quindi, maggiore probabilità di essere approvati rispetto a quelli presentati da altri soggetti.

Affinchè il Governo possa presentare un disegno di legge è necessario:

  • innanzittutto che il progetto di legge sia stato precedentemante approvato dal Consiglio dei ministri;
  • successivamente che il Consiglio dei Ministri venga autorizzato a presentarlo mediante decreto del Presidente della Repubblica (art.87 della Costituzione).

In alcune materie l'iniziativa può essere presa esclusivamente dal Governo: si tratta di materie nelle quali il Governo ha delle competenze proprie.

Esempio: l'iniziativa relativa alla legge di approvazione del Bilancio dello Stato è di esclusiva competenza del Governo (art.81 della Costituzione, 1° comma).

INIZIATIVA DEI PARLAMENTARI

Ogni deputato e ogni senatore può presentare un progetto di legge: esso deve essere presentato alla Camera a cui il parlamentare appartiene.

L'iniziativa può provenire da un solo membro del Parlamento o da più membri insieme. Spesso sono i gruppi a presentare delle proposte di legge, ma queste possono essere sottoscritte anche da parlamentari appartenenti a gruppi diversi.

Le proposte di legge non possono essere mai presentate dalle Commissioni.

INIZIATIVA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è un organismo collegiale, previsto dall'art.99 della Costituzione: esso può presentare progetti di legge, ma non in tutti gli ambiti, bensì solamente nelle materie di propria competenza.

INIZIATIVA DEI CONSIGLI REGIONALI

Il Consiglio regionale di ogni regione può fare proposte di legge alle Camere secondo quando disposto dall'art.121 della Costituzione.

La proposta deve essere approvata da parte dell’assemblea regionale e successivamente inviata ad una delle Camere da parte del Presidente della Giunta regionale.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

INIZIATIVA POPOLARE

Anche il popolo può presentare un progetto di legge a condizione che la proposta venga fatta da almeno 50.000 elettori e che si tratti di un progetto redatto per articoli.

Con l'iniziativa popolare il popolo va ad esercitare, per lo meno in parte, un potere che ha delegato alle Camere mediante il voto.


I soggetti che presentano la proposta di legge devono avere i requisiti per l'elettorato attivo e le loro firme autenticate devono essere verificate dalla Camera alla quale la proposta viene presentata.

MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI E ISTITUZIONE DI NUOVE PROVINCE

L'art.133 della Costituzione, 1° comma, prevede un altro soggetto che può prendere l'iniziativa legislativa per l'emanazione di una legge formale dello Stato: si tratta dei Consigli comunali.


Va precisato, però, che l'iniziativa dei Comuni si può avere solamente in due ipotesi, ovvero nel caso di:

  • mutamento delle circoscrizioni provinciali già esistenti;
  • istituzione di nuove province.

In questi due casi è ammessa l'iniziativa dei Comuni, sentita la Regione interessata: il parere della Regione è obbligatorio, ma non vincolante.

RITIRO DI UN PROGETTO DI LEGGE

Il soggetto che esercita l'iniziativa legislativa, presentando un progetto di legge, può anche ritirarlo, ma solamente fino a quando esso non è stato approvato da almeno una Camera.

Una volta ritirato, lo stesso progetto, può essere ripresentato da uno dei parlamentari: chiaramente l' iter legislativo dovrà ricominciare da capo come se si trattasse di un nuovo progetto.

PROGETTI DI LEGGE PENDENTI

I progetti di legge non ancora approvati dalle Camere al termine della legislatura, indipendentemente dalla fase dell'iter legislativo in cui si trovano, prendono il nome di progetti pendenti.

Essi decadono in maniera automatica.

Unica eccezione a tale regole è data dal caso dei progetti di legge di iniziativa popolare che sopravvivono per due legislature.


Ciò nonostante, per quei progetti di legge decaduti una volta che erano stati già approvati da una delle Camere, se vengono ripresentati entro i primi 6 mesi della successiva legislatura, godono di un iter legislativo accellerato.

 
 
 

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