I RISCHI DELLA BORSA
SPECULAZIONE DI BORSA E RELATIVI RISCHI
QUOTAZIONE DELLE AZIONI
Il prezzo delle azioni, come quello di ogni bene, dipende dall'incontro della domanda e dell'offerta.
Se la domanda di un certo titolo di credito è maggiore rispetto all'offerta, perché il titolo è particolarmente apprezzato e perché la situazione dell'azienda emittente è considerata florida, il prezzo del titolo sale. Viceversa, se l'offerta di un titolo è maggiore rispetto alla sua domanda perché i risparmiatori non nutrono molta fiducia su di esso, il prezzo del titolo scende.
Tuttavia, le operazioni speculative, possono far sì che le quotazioni dei titoli non rispecchino la reale situazione economica dell'impresa emittente.
SPECULAZIONE E LIVELLAMENTO DEI PREZZI
Una moderata speculazione tende a realizzare nel tempo un livellamento dei prezzi evitando che le quotazioni dei titoli subiscano eccessivi incrementi o decrementi.
Supponiamo, ad esempio, che un titolo sia particolarmente apprezzato dai risparmiatori e la sua domanda cresca. Il suo prezzo tenderà ad aumentare. Lo speculatore, però, propende per la vendita dei titoli quando il loro prezzo è elevato in moda da guadagnare la differenza tra il minor prezzo pagato e il prezzo attuale. Egli non aspetterà che il prezzo scenda. Vendendo i titoli, la loro offerta aumenterà e ciò eviterà un ulteriore aumento del loro prezzo.
Se, invece, un titolo non è molto apprezzato, con la conseguenza che la sua domanda cala e l'offerta cresce, il suo prezzo tenderà a diminuire. Lo speculatore, però, compra quando i prezzi di un titolo sono bassi e, di conseguenza, l'aumento della domanda eviterà un ulteriore calo del prezzo del titolo.
RISCHIO DELLA BORSA
Quando la speculazione è piuttosto spinta si possono aprire delle crisi molto serie come è avvenuto in America con la crisi del '29.
La speculazione può portare i prezzi delle azioni ad allontanarsi di molto da quella che è la situazione economica della impresa emittente, sia nel senso che la quotazione può essere molto superiore rispetto alle reali condizioni di salute dell'azienda, sia nel senso che essa può essere molto inferiore rispetto ad esse.
AGGIOTAGGIO ED INSIDER TRADING
La legge italiana permette la speculazione di borsa, ma essa deve essere esercitata in modo corretto.
E' invece vietata la speculazione disonesta e viene considerato colpevole di aggiotaggio chi diffonde notizie false, tendenziose o esagerate con lo scopo di determinare delle variazioni artificiose delle quotazioni dei titoli al fine di trarne un illecito guadagno.
Vietato è anche l'insider trading ovvero l'utilizzazione da parte degli amministratori, dei dirigenti e dei sindaci delle società, di informazioni riservate per effettuare delle operazioni di borsa in modo da trarne vantaggio.
GIORNO DI STIPULAZIONE E GIORNO DI LIQUIDAZIONE
Il giorno di stipulazione del contratto è il giorno nel quale il contratto è concluso tra le parti.
Il giorno di liquidazione del contratto è il giorno in cui il contratto viene eseguito cioè i titoli vengono consegnati al compratore e il prezzo viene pagato al venditore.
MERCATO DI BORSA ITALIANO
Fino agli anni '90, in Italia, tutte le negoziazioni di azioni avvenivano con contratti a termine.
Il mese borsistico, generalmente, iniziava verso la metà di un mese solare e terminava intorno alla metà del mese successivo. Tutte le compravendite di titoli effettuate in un mese borsistico venivano regolate con un'unica liquidazione alla fine del mese solare in cui terminava il mese borsistico. Esempio: le compravendite effettuate il 16 gennaio di un certo anno in base alle quotazioni del giorno venivano regolate alla fine di febbraio dello stesso anno quando veniva pagato il prezzo del titoli e consegnati gli stessi.
Questo permetteva di comprare o vendere titoli allo scoperto per un lungo periodo di tempo, senza avere il possesso degli stessi, in quanto tutte le operazioni effettuate tra il 16 gennaio e il 15 febbraio venivano liquidate alla fine del mese di febbraio.
L'introduzione del mercato telematico ha portato ad abbandonare, in Italia, la contrattazione a termine e a consentire solamente la contrattazione a pronti. Le compravendite di titoli devono essere regolate in contanti entro tre giorni dalla stipula del contratto.
Le contrattazioni a termine rimangono solamente in alcuni mercati speciali.