L'EFFICACIA DELLE NORME GIURIDICHE NEL TEMPO

APPLICAZIONE DELLE NORME GIURIDICHE NEL TEMPO

ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME GIURIDICHE

Una volta che la norma giuridica è stata emanata dagli organi competenti essa deve essere portata a conoscenza dei cittadini affinché possano osservarla.

A tal fine la norma viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

VACATIO LEGIS

La norma entra in vigore, cioè inizia a produrre i suoi effetti, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Trascorso questo periodo si presume che tutti ne siano a conoscenza: si parla, a tale proposito di presunzione assoluta di conoscenza. In altre parole, una persona che viola una legge non può discolparsi dicendo di non averla applicata perché non la conosceva e non importa se questo è un semplice tentativo di discolparsi o è la effettiva realtà.

Si parla di presunzione assoluta perché essa non ammette prova contraria. Ciò si giustifica con il fatto che è necessario che la legge venga rispettata da tutti, anche da chi non dovesse conoscerla.

In materia penale, questo principio è espressamente previsto dall'art.5 del Codice Penale che stabilisce che "nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale". Nonostante il principio sia fissato nell'ambito del Codice Penale esso vale anche negli altri rami del diritto.

Il periodo di 15 giorni che intercorre tra la pubblicazione della norma giuridica sulla Gazzetta Ufficiale e la sua entrata in vigore prende il norme di vacatio legis, termine che viene dal latino e che significa mancanza di legge.

La vacatio legis può essere:

  • aumentata fino a 6 mesi, per le norme particolarmente importanti e complesse;
  • ridotta a meno di 15 giorni per le leggi urgenti. In questo caso, però, la norma deve indicare espressamente la sua data di entrata in vigore.

IRRETROATTIVITA' DELLE NORME GIURIDICHE

Una volta entrate in vigore, le norme giuridiche valgono solamente per il futuro: esse sono irretroattive, cioè producono i loro effetti solamente dal momento in cui finisce la vacatio legis e non per il passato.

Quindi i rapporti sorti prima dell'entrata in vigore della legge continuano ad essere disciplinati dalle norme precedenti.

Il principio della irretroattività delle norme giuridiche è stabilito dall'art.11 delle Disposizioni sulla legge in generale, il quale afferma che "la legge dispone solo per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo".

Anche l'art.25 della Costituzione prevede che "nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso".

Esempio: nessun motociclista può essere punito per aver guidato un ciclomotore senza casco prima della legge che lo rendesse obbligatorio.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

CASI PARTICOLARI

Può accadere però che:

  • alcuni rapporti giuridici sorti sotto la legge precedente non si siano ancora compiuti dato che il loro perfezionamento si ha con il decorso del tempo.

    Esempio: la legge stabilisce che un diritto si prescriva in 5 anni. Una nuova legge entrata in vigore successivamente stabilisce che, lo stesso diritto, non si prescriva più in 5 anni, ma in 3 anni. Cosa accade per quei diritti che, in base alla vecchia legge non erano ancora prescritti perché non erano decorsi 5 anni? Si deve continuare ad applicare la vecchia legge o si applica la nuova?

  • alcuni rapporti, pur essendosi perfezionati sotto la legge precedente, continuano a produrre effetti anche sotto la nuova legge.

    Esempio: una legge modifica la normativa relativa alle vendite a rate. Per le vendite rateali già effettuate, per le quali il compratore sta ancora effettuando il pagamento delle rate, si deve applicare la norma precedente o quella successiva?


Per risolvere i casi nei quali un rapporto si trova a cavallo di due norme successive nel tempo, normalmente è lo stesso legislatore che prevede alcune disposizioni transitorie, cioè norme che servono a regolare il passaggio tra la vecchia e la nuova norma.

Vi possono essere, però, alcuni casi nei quali resta dubbia la norma da applicarsi. In questi casi, in genere, si fa riferimento alla teoria del diritto quesito che distingue tra diritti acquisiti e aspettative di diritto.

CASI NEI QUALI LA LEGGE E' RETROATTIVA

Seppure la regola generale è quella della irretroattività delle norme giuridiche esistono delle eccezioni a tale regola.

Le norme giuridiche sono retroattive:

  • quando la nuova norma dichiara espressamente la sua retroattività;
  • nel caso delle norme interpretative che sono retroattive, in quanto interpretano una norma sin dal momento della sua entrata in vigore;
  • nel caso di leggi abolitive, cioè leggi che fanno venir meno alcuni istituti spesso vecchi;
  • nel caso di leggi penali che, normalmente, sono retroattive se sono più favorevoli per il reo o per il condannato.

 
 
 

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