GERARCHIA DELLE FONTI
LA GERARCHIA DELLE FONTI GIURIDICHE
PLURALITA' DELLE FONTI
Nell'ordinamento giuridico italiano, come nella maggior parte degli ordinamenti giuridici moderni, esiste una pluralità di fonti di produzione.
Per questa ragione sorge la necessità di stabilire quali fonti sono prevalenti rispetto alle altri. La preminenza di una fonte giuridica sulle altre si dice gerarchia delle fonti.
GERARCHIA DELLE FONTI
Il criterio della gerarchia delle fonti giuridiche prevede che una fonte subordinata rispetto ad altre, non può contenere delle disposizioni che contrastino con le norme di livello gerarchico superiore, né può modificarle, né abrogarle.
La gerarchia delle fonti nel nostro ordinamento giuridico è la seguente:
- Costituzione, leggi costituzionali, leggi di revisione costituzionale;
- regolamenti comunitari;
- leggi formali e sostanziali;
- leggi regionali;
- regolamenti;
- usi e consuetudini.
La Costituzione della Repubblica, le leggi costituzionali e le leggi di revisione costituzionale prevalgono su tutte le altre fonti del diritto. Esse possono essere abrogate o modificate solamente da leggi costituzionali, mentre possono abrogare o modificare tutte le altre fonti.
Seguono i regolamenti comunitari che sono direttamente applicabili negli Stati membri. Essi sono subordinati solamente alla Costituzione e alle leggi costituzionali, ma non alle altre leggi.
Leggi formali e leggi sostanziali hanno pari autorità ed efficacia. Esse non possono essere contrarie alla Costituzione, alle leggi costituzionali e ai regolamenti comunitari, né possono abrogarli o modificarli. Prevalgono, invece, sulle leggi regionali, sui regolamenti, sugli usi e le consuetudini che possono essere abrogati o modificati dalle leggi.
Le direttive comunitarie entrano nel nostro ordinamento attraverso leggi ordinarie che le recepiscono.
Le leggi regionali sono leggi emanate dalle regioni, attraverso il Consiglio regionale. Tali leggi hanno validità limitata al territorio della relativa regione. Esse non possono avere per oggetto le materie che l'art.117 della Costituzione riserva al Parlamento. Le leggi regionali possono abrogare o modificare solamente i regolamenti e gli usi normativi.
I regolamenti sono emanati dal Governo o dagli enti locali e servono, normalmente, per chiarire i criteri di applicazione delle leggi formali e sostanziali. Essi hanno come scopo quello di stabilire nel dettaglio quelle che sono le modalità di esecuzione delle leggi. I regolamenti possono modificare o abrogare solamente gli usi e le consuetudini.
FONTI PRIMARIE E FONTI SECONDARIE
Le fonti di produzione che abbiamo esaminato sopra sono spesso distinte in due grandi gruppi:
- le fonti primarie;
- le fonti secondarie.
Rientrano tra le fonti primarie:
- la Costituzione, le leggi costituzionali, le leggi di revisione costituzionale;
- i regolamenti comunitari;
- le leggi formali e le leggi sostanziali e direttive comunitarie;
- le leggi regionali.
Sono fonti secondarie:
- i regolamenti;
- gli usi e le consuetudini.
A regolamenti e usi normativi si aggiungo anche, tra le fonti secondarie, la giurisprudenza pur non costituendo essa una vera e propria fonte di produzione.
Per giurisprudenza si intende l'insieme delle sentenze che, nel tempo, sono state emanate dai giudici. Esse sono spesso raccolte in registri detti massimari. A volte, i giudici, dovendo applicare una norma ad un caso concreto tengono conto di decisione prese da altri giudici in casi analoghi.
FONTI COSTITUZIONALI, LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
Un'altra distinzione spesso adottata per le fonti del diritto è quella tra:
- fonti costituzionali che comprendono la Costituzione, le leggi costituzionali, le leggi di revisione costituzionale e i regolamenti comunitari. Esse sono dette anche fonti di primo livello;
- fonti legislative che comprendono le leggi formali, le leggi sostanziali, le direttive comunitarie. Esse sono dette anche fonti di secondo livello;
- fonti regolamentari che comprendono i regolamenti emanati dal Governo e dagli Enti locali, gli usi e le consuetudini. Esse sono dette anche fonti di terzo livello.