LE FONTI DEL DIRITTO

NOZIONE E SPECIE DI FONTI

NOZIONE DI FONTE DEL DIRITTO

Il termine fonte viene dal latino fons che significa origine.

Quando parliamo di fonti del diritto intendiamo indicare gli atti e i fatti da cui traggono origine le norme giuridiche.

Una caratteristiche di tutti i moderni ordinamenti giuridici è la pluralità delle fonti.

FONTI DI PRODUZIONE E FONTI DI COGNIZIONE

Le fonti del diritto si differenziano in:

  • fonti di produzione;
  • fonti di cognizione.

Le fonti di produzione sono i fatti dai quali, ogni ordinamento giuridico, fa derivare la modifica del diritto oggettivo.

Esempio: sono fonti di produzione le leggi, i decreti leggi, i decreti del Presidente della Repubblica.

Le fonti di cognizione sono gli strumenti attraverso i quali si viene a conoscenza delle fonti di produzione.

Esempio: la Gazzetta Ufficiale della Repubblica è una fonte di cognizione, come pure sono fonti di cognizione la Gazzetta Ufficiale dell'UE, i bollettini ufficiali della Regione.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

FONTI ATTO E FONTI FATTO

Le fonti di produzione, a loro volta, si differenziano in:

  • fonti fatto;
  • fonti atto.

Le fonti fatto consistono in comportamenti spontanei della collettività, che si ripetono nel tempo, considerati idonei a produrre norme giuridiche.

Esempio: sono fonti fatto gli usi e le consuetudini.

Le fonti atto sono le norme giuridiche scritte emanate dagli organi ai quali tale potere è riconosciuto dall'ordinamento giuridico.

Esempio: le leggi del Parlamento sono fonti atto.

 
 
 

LezioniDiMatematica.net

EconomiAziendale.net

SchedeDiGeografia.net

StoriaFacile.net

LeMieScienze.net

MarchegianiOnLine.net

Newsletter

Se vuoi essere informato ogni volta che il nostro sito viene aggiornato, iscriviti alla newsletter