LE FONTI DEL DIRITTO
NOZIONE E SPECIE DI FONTI
NOZIONE DI FONTE DEL DIRITTO
Il termine fonte viene dal latino fons che significa origine.
Quando parliamo di fonti del diritto intendiamo indicare gli atti e i fatti da cui traggono origine le norme giuridiche.
Una caratteristiche di tutti i moderni ordinamenti giuridici è la pluralità delle fonti.
FONTI DI PRODUZIONE E FONTI DI COGNIZIONE
Le fonti del diritto si differenziano in:
- fonti di produzione;
- fonti di cognizione.
Le fonti di produzione sono i fatti dai quali, ogni ordinamento giuridico, fa derivare la modifica del diritto oggettivo.
Esempio: sono fonti di produzione le leggi, i decreti leggi, i decreti del Presidente della Repubblica.
Le fonti di cognizione sono gli strumenti attraverso i quali si viene a conoscenza delle fonti di produzione.
Esempio: la Gazzetta Ufficiale della Repubblica è una fonte di cognizione, come pure sono fonti di cognizione la Gazzetta Ufficiale dell'UE, i bollettini ufficiali della Regione.
FONTI ATTO E FONTI FATTO
Le fonti di produzione, a loro volta, si differenziano in:
- fonti fatto;
- fonti atto.
Le fonti fatto consistono in comportamenti spontanei della collettività, che si ripetono nel tempo, considerati idonei a produrre norme giuridiche.
Esempio: sono fonti fatto gli usi e le consuetudini.
Le fonti atto sono le norme giuridiche scritte emanate dagli organi ai quali tale potere è riconosciuto dall'ordinamento giuridico.
Esempio: le leggi del Parlamento sono fonti atto.