IL REFERENDUM ABROGATIVO
ABROGAZIONE DI UNA NORMA GIURIDICA
ABROGAZIONE DELLE NORME GIURIDICHE
Uno dei modi attraverso i quali si può avere l'abrogazione delle norme giuridiche è il referendum abrogativo.
Esso può comportare l'abrogazione totale o parziale di leggi formali o di leggi sostanziali.
REFERENDUM ABROGATIVO
Nel referendum abrogativo è il popolo a decidere circa l'abrogazione o meno di una norma giuridica: per questa ragione è detto anche referendum popolare.
Il referendum popolare è disciplinato dall'art.75 della Costituzione. Esso non è ammesso per qualsiasi tipo di legge. Infatti, sempre secondo quanto dispone l'art.75 della Costituzione, il referendum abrogativo non è contemplato:
- per le leggi tributarie e di bilancio;
- per le leggi di amnistia e di indulto;
- per la rettifica di trattati internazionali.
PROCEDURA REFERENDARIA
Il referendum abrogativo può essere indetto quando lo richiedono:
- 5 Consigli regionali. In questo caso il quesito da sottoporre a referendum deve essere deliberato a maggioranza assoluta da ognuno dei 5 Consigli regionali e deve essere presentato alla Corte di Cassazione per mezzo di alcuni delegati;
- 500.000 elettori. In questa seconda ipotesi i promotori del referendum devono essere almeno 10 cittadini iscritti nelle liste elettorali. Essi formano il Comitato dei promotori e depositano presso la Corte di Cassazione il quesito che vogliono sottoporre al referendum abrogativo. Quindi devono raccogliere, entro i 3 mesi successivi, almeno 500.000 firme su appositi fogli vidimati.
Non è possibile presentare la richiesta di referendum:
- nell'anno che precede lo scioglimento del Parlamento;
- nei 6 mesi successivi alle elezioni.
Le richieste di referendum devono essere depositate presso la Corte di Cassazione dal 1° gennaio al 30 settembre.
Una volta depositate le firme presso la Corte di Cassazione, l'Ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione, controlla che sia stato raggiunto il numero di 500.000 firme, che queste siano regolari e siano state validamente raccolte oppure che le deliberazioni dei Consigli regionali siano state prese in maniera conforme alla legge: in questa fase si procede al controllo della regolarità formale del referendum. Se vengono rilevate delle irregolarità convoca, entro il 31 ottobre, i promotori per integrare o sanare le inesattezze riscontrate nei casi in cui è consentito. Le integrazioni devono essere presentate entro il 20 novembre.
Entro il 15 dicembre dell'anno in cui è stata depositata la richiesta, l'Ufficio centrale per il referendum, decide con ordinanza definitiva sulla regolarità della richiesta avanzata.
Una volta che è stata accertata la regolarità formale dello stesso, si passa ad un controllo sulla regolarità sostanziale del referendum: tale controllo spetta alla Corte Costituzionale che verifica che il referendum non riguardi una materia sulla quale esso è vietato dalla Costituzione e che non abbia un contenuto comunque non pienamente costituzionale. La decisione della Corte Costituzionale deve essere pubblicata entro il 10 febbraio.
Una volta che la Corte Costituzionale ha ammesso il referendum esso viene indetto dal Presidente della Repubblica che ne fissa la data in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.
In caso di elezioni anticipate il referendum deve essere rinviato di un anno al fine di evitare una sovrapposizione delle campagne elettorali per le elezioni e per il referendum.
Inoltre il referendum non viene effettuato nel caso in cui, nel frattempo, il Parlamento abbia provveduto a modificare la legge oggetto del referendum abrogativo in modo conforme alla volontà popolare o dei consigli regionali proponenti.
IL VOTO
Hanno diritto al voto, nel referendum abrogativo, tutti i cittadini che hanno i requisiti per votare alla Camera dei deputati, cioè coloro che hanno compiuto il 18° anno di età ed hanno la piena capacità di agire.
Nella scheda elettorale viene chiesto al cittadino se vuole o meno l'abrogazione della legge o di una parte di essa:
- barrando la casella del "SI" si sceglie l'abrogazione della legge;
- barrando la casella del "NO" si sceglie di non abrogare la legge.
VALIDITA' DEL REFERENDUM
Il referendum è valido se a votare sono tanti cittadini che rappresentino almeno la maggioranza degli aventi diritto. In caso contrario, non essendo stato raggiunto il quorum necessario, il referendum non è valido.
Se il quorum viene raggiunto, la legge viene abrogata nel caso in cui la maggioranza dei voti validi siano i SI. In caso contrario la legge non viene abrogata.
In caso di prevalenza dei SI, il Presidente della Repubblica dichiara abrogata la legge con un decreto che viene immediatamente pubblicato sulla Gazzetta ufficiale: la sua abrogazione decorre dal giorno successivo alla pubblicazione.