AMNISTIA ED INDULTO

LA CONCESSIONE, DA PARTE DEL PARLAMENTO, DELL'AMNISTIA E DELL'INDULTO

L'ARTICOLO 79 DELLA COSTITUZIONE

L'art.79 della Costituzione italiana recita:

"L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge."

AMNISTIA ED INDULTO

Aministia ed indulto sono:

  • provvedimenti di clemenza;
  • hanno un carattere generale, cioè non riguardano il singolo individuo (come accade, invece, con la grazia che viene concessa dal Presidente della Repubblica), ma tutti i soggetti che si trovano nella medesima condizione;
  • sospendono l'efficacia della legge penale con riferimento a determinate ipotesi di reato.

L'aministia è il provvedimento con il quale viene estinto un reato che, quindi, è come se non fosse mai stato commesso. Di conseguenza lo Stato rinuncia all'applicazione delle pene previste.


L'indulto, invece, è un provvedimento con il quale viene estinta, in tutto o in parte, la pena inflitta a chi ha commesso il reato. A volte la pena può essere commutata, cioè può essere sostitutita, con una più lieve. Quindi, l’indulto cancella solamente la pena, ma restano in piedi tutte le conseguenze del reato.

Esempio: una persona commette un reato, ma la pena viene cancellata per effetto dell'indulto. Se il soggetto, a distanza di tempo, commette nuovamente lo stesso reato si applicano nei suoi confronti le norme relative alla recidiva, cioè alle aggraventi previste per aver commesso nuovamente il fatto. Questo avviene perché l'indulto ha cancellato la pena, ma non il reato commesso che rimane.

FUNZIONE GIURISDIZIONALE DEL PARLAMENTO

Il Parlamento, oltre alla funzione legislativa e a funzioni di controllo, svolge anche funzioni giurdisdizionali tra le quali vi è la concessione dell'amnistia e dell'indulto.


Va osservato che in passato questi due provvedimenti venivano concessi dal Presidente della Repubblica su delega delle Camere. Successivamente, con una legge di revisione costituzionale del 1992, la norma è stata modificata ed è stato stabilito che il potere di concedere questi due provvedimenti di clemenza spetta solamente al Parlamento. Al tempo stesso è stata prevista una maggioranza più elevata per l'approvazione della legge di concessione.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

DELIBERAZIONE DEL PARLAMENTO

Amnistia ed indulto possono essere concessi solamente mediante una legge del Parlamento la quale deve essere adottata a maggioranza dei 2/3 dei componenti di ciascuna Camera. Tale maggioranza è richiesta sia per l'approvazione di ciascun articolo della legge che nella votazione finale.

La richiesta di una maggioranza più elevata rispetto a quella necessaria per le altre leggi ordinarie va ricercata nell'intenzione del Costituente di far sì che queste leggi siano approvate con i voti anche dell'opposizione al fine di evitare che la promessa di concedere l'aministia o l'indulto possano essere usate durante la campagna elettorale per ottenere voti.


La stessa legge che concede l'aministia e l'indulto deve stabilire il termine per la sua applicazione.

Amnistia ed indulto non possono applicarsi a reati commessi successivamente alla presentazione del progetto di legge.

Esempio: in Parlamento viene presentato un progetto di legge relativamente alla concessione dell'indulto per reati di tipo fiscale. Il progetto di legge ha ottime probabilità di essere approvato dalle Camere. Se l'indulto si applicasse anche ai reati commessi dopo la presentazione del progetto di legge potrebbe accadere che un tizio, sperando che tale progetto venga approvato, commetta un reato fiscale con la quasi certezza di farla franca.

REFERENDUM ABROGATIVO

Va ricordato che, per espressa previsione della Costituzione (art.75 comma 2°) le leggi di aministia e di indulto non possono formare oggetto di referendum abrogativo.

 
 
 

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