L'INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA
L'ARTICOLO 41 DELLA COSTITUZIONE
ARTICOLO 41 DELLA COSTITUZIONE
L'art.41 della Costituzione italiana recita:
"L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali."
INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA
Il primo comma dell'art.41 della Costituzione stabilisce che l'iniziativa economica privata è libera.
Affermare che l'iniziativa economica privata è libera significa affermare che i privati possono liberamente organizzare i mezzi impiegati nella produzione di beni e di servizi da vendere sul mercato. In altre parole la norma riconosce la libertà per i privati di intraprendere una qualsiasi attività d'impresa con lo scopo di realizzare un profitto.
SISTEMA ECONOMICO MISTO
Il sistema economico delineato dalla Costituzione è un sistema economico misto nel quale coesistono l'iniziativa economica privata e quella pubblica.
LIMITI ALL'INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA
Seppure il primo comma dell'art.41 sancisce la libertà dell'iniziativa economica privata, il secondo e il terzo comma pongono ad essa dei limiti:
- il primo limite riguarda il modo nel quale può essere esercitata tale attività. Infatti, la
norma stabilisce che
l'iniziativa economica privata non può:
- essere in contrasto con l'utilità sociale;
- essere esercitata in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana;
- il secondo riguarda le finalità generali di tale attività. E' compito della legge determinare i programmi e i controlli opportuni affinché l'attività economica pubblica e quella privata siano inidirizzate e coordinate a fini sociali.
In questo modo viene creato un bilanciamento tra l'iniziativa economica privata e l'interesse collettivo.
A queste limitazioni si vanno ad aggiungere anche quelle contenute nell'art.43 della Costituzione.