UTILITA' GENERALE E IMPRESE PUBBLICHE
L'ARTICOLO 43 DELLA COSTITUZIONE
ARTICOLO 43 DELLA COSTITUZIONE
L'art.43 della Costituzione italiana recita:
"Ai fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale."
IMPRESE PUBBLICHE
L'articolo 43 della Costituzione prevede la possibilità, per lo Stato, di sottrarre ai privati la proprietà dei mezzi di produzione e la creazione di imprese pubbliche, in particolari settori che abbiano carattere di preminente interesse generale.
SETTORI INTERESSATI
La norma si riferisce ad imprese o categorie di imprese relative ad uno di questi settori:
- servizi pubblici essenziali;
- fonti di energia;
- situazioni di monopolio.
In questi settori è possibile che lo Stato si riservi, sin da subito, lo svolgimento dell'attività o espropri tali attività sottraendole ai privati.
In caso di esproprio, al privato al quale è sottratta l'impresa spetta un indennizzo.
RISERVA DI LEGGE E INTERESSE GENERALE
La riserva di tali attività da parte dello Stato o il loro esproprio può avvenire solamente a due condizioni:
- la prima è una riserva di legge, infatti solamente la legge può riservare tali attività allo Stato o espropriarle;
- la seconda è che tali attività devono avere un carattere di preminente interesse generale.
Scopo della norma è quello di evitare che, alcuni servizi di interesse generale, vengano lasciati in mano ai privati le cui scelte sono dettate esclusivamente dall'obiettivo del profitto e che, di conseguenza, potrebbero prestare tali servizi a dei prezzi troppo elevati per i meno abbienti.
RISERVA DI LEGGE RINFORZATA
La riserva di legge prevista dall'art. 43 della Costituzione è una riserva di legge rinforzata, che significa che la Costituzione non si limita a riservare la disciplina di una data materia alla legge, ma stabilisce anche dei vincoli.
In particolare la riserva di legge contenuta in tale articolo è una riserva rinforzata per contenuto ovvero la Costituzione pone dei vincoli circa il contenuto della legge.
Nel caso specifico, la Costituzione prevede che la nazionalizzazione delle imprese private può essere effettuata da parte del legislatore solamente a fini di utilità generale.
Chiaramente la ratio della norma è quella di limitare il potere del legislatore che può nazionalizzare le imprese solamente per i suddetti motivi.
SOGGETTI CHE POSSONO GESTIRE TALI ATTIVITA'
Queste attività possono essere riservate o trasferite non soltanto allo Stato (si parla in questo caso di statizzazione), ma anche:
- ad una Regione (si parla in questi casi di regionalizzazione);
- ad un Comune (si parla allora di municipalizzazione);
- ad un ente pubblico (si parla in questi casi di nazionalizzazione);
- ad una comunità di lavoratori o ad una comunità di utenti (e in questo caso si parla di socializzazione).
NAZIONALIZZAZIONE IERI ED OGGI
Negli anni passati sono stati nazionalizzati molti servizi come l'energia elettrica (con l'Enel), le ferrovie dello Stato, la radiotelevisione. Questo ha consentito allo Stato di controllare alcuni settori fondamentali per la vita del paese.
Tuttavia le imprese pubbliche si sono rivelate, molto spesso, poco efficienti e per questo, in tempi più recenti, si è assistito nel nostro paese ad una forte privatizzazione di molti servizi pubblici.