ESTINZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA

SCIOGLIMENTO DELLA PERSONA GIURIDICA E DEVOLUZIONE DEI BENI

CAUSE DI ESTINZIONE

Le persone giuridiche possono avere, a differenza delle persone fisiche, anche una durata indeterminata. Ciò nonostante, esse possono venire meno per varie cause. Tra queste vi sono:

  • la durata stabilita nell'atto costitutivo o nello statuto dagli associati o dal fondatore;
  • le eventuali ragioni indicate nell'atto costitutivo o nello statuto;
  • il raggiungimento dello scopo per il quale sono state costituite;
  • l'impossibilità di raggiungere lo scopo per il quale sono state costituite. Esempio: mancanza dei fondi necessari per realizzarlo.

Quando il patrimonio di una fondazione è insufficiente o quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile o di scarsa utilità, l'autorità giudiziaria, anziché disporre l'estinzione della fondazione, può trasformarla assegnandole un altro scopo che sia lontano, il meno possibile, dalla volontà del fondatore (art.28 Codice civile);

  • viene revocato il riconoscimento;
  • nelle associazioni, nel caso in cui tutti gli associati sono venuti a mancare;
  • nelle associazioni, quando gli associati o l'assemblea deliberano l'estinzione.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

ESTINZIONE E LIQUIDAZIONE

L'estinzione della persona giuridica non si verifica in modo automatico: così come accade per la costituzione, anche per l'estinzione, è necessario un provvedimento dell'autorità che aveva riconosciuto l'ente.

Tale provvedimento non comporta la fine della persona giuridica, ma l'inizio di una nuova fase detta liquidazione durante la quale:

  • gli amministratori non possono compiere nuove operazioni;
  • il patrimonio dell'ente viene venduto e trasformato in denaro;
  • vengono pagati i creditori dell'ente;
  • viene ripartito tra gli associati, quanto dovesse eventualmente restare, in base a quanto stabilito nell'atto costitutivo o nello statuto o, in mancanza, secondo quanto disposto dall'autorità governativa. Nel caso delle fondazioni, l'autorità governativa, provvede ad attribuire i beni ad altri enti che hanno fini analoghi (art.31 Codice civile).

Nel caso di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi (art.32 Codice civile).

 
 
 

LezioniDiMatematica.net

EconomiAziendale.net

SchedeDiGeografia.net

StoriaFacile.net

LeMieScienze.net

MarchegianiOnLine.net

Newsletter

Se vuoi essere informato ogni volta che il nostro sito viene aggiornato, iscriviti alla newsletter