ESTINZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA
SCIOGLIMENTO DELLA PERSONA GIURIDICA E DEVOLUZIONE DEI BENI
CAUSE DI ESTINZIONE
Le persone giuridiche possono avere, a differenza delle persone fisiche, anche una durata indeterminata. Ciò nonostante, esse possono venire meno per varie cause. Tra queste vi sono:
- la durata stabilita nell'atto costitutivo o nello statuto dagli associati o dal fondatore;
- le eventuali ragioni indicate nell'atto costitutivo o nello statuto;
- il raggiungimento dello scopo per il quale sono state costituite;
- l'impossibilità di raggiungere lo scopo per il quale sono state costituite. Esempio: mancanza dei fondi necessari per realizzarlo.
Quando il patrimonio di una fondazione è insufficiente o quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile o di scarsa utilità, l'autorità giudiziaria, anziché disporre l'estinzione della fondazione, può trasformarla assegnandole un altro scopo che sia lontano, il meno possibile, dalla volontà del fondatore (art.28 Codice civile);
- viene revocato il riconoscimento;
- nelle associazioni, nel caso in cui tutti gli associati sono venuti a mancare;
- nelle associazioni, quando gli associati o l'assemblea deliberano l'estinzione.
ESTINZIONE E LIQUIDAZIONE
L'estinzione della persona giuridica non si verifica in modo automatico: così come accade per la costituzione, anche per l'estinzione, è necessario un provvedimento dell'autorità che aveva riconosciuto l'ente.
Tale provvedimento non comporta la fine della persona giuridica, ma l'inizio di una nuova fase detta liquidazione durante la quale:
- gli amministratori non possono compiere nuove operazioni;
- il patrimonio dell'ente viene venduto e trasformato in denaro;
- vengono pagati i creditori dell'ente;
- viene ripartito tra gli associati, quanto dovesse eventualmente restare, in base a quanto stabilito nell'atto costitutivo o nello statuto o, in mancanza, secondo quanto disposto dall'autorità governativa. Nel caso delle fondazioni, l'autorità governativa, provvede ad attribuire i beni ad altri enti che hanno fini analoghi (art.31 Codice civile).
Nel caso di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi (art.32 Codice civile).