ORGANI DELLA PERSONA GIURIDICA
ORGANI DEGLI ENTI
SOGGETTI DI DIRITTO
Le persone giuridiche sono soggetti di diritto, ma per poter esercitare concretamente i propri diritti, hanno bisogno di persone fisiche che costituiscono gli organi della persona giuridica.
Attraverso questi organi la persona giuridica esprime la propria volontà e viene amministrata.
ORGANI DELLE PERSONE GIURIDICHE
Le associazioni hanno due organi:
- l'assemblea degli associati;
- gli amministratori.
Nelle fondazioni l'unico organo presente è quello degli amministratori, dato che la volontà dell'ente è già stata stabilita dal fondatore con l'atto costitutivo o con il testamento.
In alcuni enti può essere presente anche un organo di controllo.
Esempio: nelle società per azioni (S.p.A.) può essere presente il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza.
ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
L'assemblea, composta da tutti gli associati, è l'organo volitivo o deliberante dell'associazione, cioè l'organo per mezzo del quale si forma la volontà dell'associazione.
L'assemblea degli associati deve essere convocata almeno una volta l'anno per approvare il bilancio. Essa, inoltre, deve essere convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale (art.20 Codice civile).
Affinché la deliberazione sia valida devono essere presenti almeno la metà degli associati, in prima convocazione: essi costituiscono il cosiddetto numero legale o quorum costitutivo. Se non si raggiunge questo numero è necessaria una seconda convocazione, nella quale le decisioni possono essere prese qualunque sia il numero degli intervenuti.
Per le deliberazioni vale il principio maggioritario: in altre parole, la volontà della maggioranza è quella prevalente.
Nonostante la formazione della volontà dell'ente dipenda da una pluralità di persone, una volta assunta la deliberazione, ci troviamo di fronte alla volontà unica dell'associazione.
Gli amministratori non hanno diritto al voto nelle decisioni che riguardano l'approvazione del bilancio e la loro responsabilità (art.21 Codice civile).
AMMINISTRATORI
La persona giuridica può essere amministrata da una sola persona o da più persone. Nel primo caso si parla di amministratore unico, mentre nel secondo caso si parla di consiglio di amministrazione.
Gli amministratori, hanno il compito di amministrare la persona giuridica: essi svolgono, cioè, la funzione esecutiva.
Gli amministratori sono mandatari. Uno o più di essi rappresentano l'ente, cioè agiscono in nome e per conto dell'ente.
Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro delle persone giuridiche, non possono essere opposte ai terzi, a meno che si provi che essi ne erano a conoscenza (art.19 Codice civile).