COSTITUZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE
COME SI COSTITUISCONO LE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE
INIZIATIVA
Le persone giuridiche private si costituiscono su iniziativa dei privati.
Questi redigono un atto costitutivo il quale esprime la volontà di dar vita ad un'organizzazione finalizzata al raggiungimento di un particolare scopo.
ATTO COSTITUTIVO
L'atto costitutivo:
- nelle associazioni è un negozio giuridico stipulato tra due o più parti per dar vita all'ente;
- nelle fondazioni può essere un negozio giuridico unilaterale, nel quale, cioè, la volontà di dar vita all'ente è manifestata da una sola parte, come accade con il testamento.
L'atto con il quale una persona separa parte dei propri beni per destinarli, già durante la sua vita o alla sua morte, ad un determinato scopo prende il nome di negozio di fondazione proprio perché, con esso, si vuole dar vita ad una fondazione.
L'atto costitutivo deve avere la forma dell'atto pubblico, cioè di un atto redatto da un notaio. Tale regola non si applica nel caso di fondazioni costituite mediante testamento.
STATUTO
L'atto costitutivo è generalmente accompagnato da uno statuto che stabilisce l'organizzazione e le regole di funzionamento dell'ente.
Lo statuto può essere anche parte integrante dell'atto costitutivo o del negozio di fondazione.