GLI ATTI GIURIDICI
ATTI LECITI ED ILLECITI
NOZIONE DI ATTO GIURIDICO
Gli atti giuridici sono fatti giuridici umani, cioè eventi che comportano la nascita, la modificazione o l'estinzione di un rapporto giuridico e che dipendono dalla volontà di un soggetto giuridico.
Esempio: la contrazione del matrimonio, l'acquisto di una casa, la costituzione di un'azienda sono tutti atti giuridici.
ATTI LECITI E ATTI ILLECITI
Gli atti giuridici si distinguono in:
- atti leciti;
- atti illeciti.
Gli atti leciti sono atti conformi al diritto, che non violano i diritti altrui, e sono riconosciuti e salvaguardati dall'ordinamento giuridico.
Gli atti illeciti sono quelli che violano una norma giuridica recando danno agli altri.
Se la violazione riguarda una norma del diritto civile, si parla di illecito civile. In questo caso nei confronti di chi lo ha commesso si applica una sanzione civile che consiste nell'obbligo di risarcire il danno causato dal proprio comportamento antigiuridico. Esempio: Giulio imbratta il muro di recinzione del suo vicino con delle bombolette spray. In questo modo egli viola il principio di non provocare ad altri un danno ingiusto commettendo un illecito civile.
Ovviamente, se dal comportamento antigiuridico non deriva nessun danno, la sanzione non viene applicata. Esempio: Giulio lancia una pietra contro la finestra del suo vicino di casa. Se il vetro non si rompe, perché Giulio ha sbagliato la mira, o perché il vetro è antisfondamento, la sanzione non viene applicata.
Se la violazione riguarda una norma del diritto penale, si parla di illecito penale. L'illecito penale prende anche il nome di reato ed è punito con una sanzione penale. Esempio: truffa, rapina, furto sono illeciti penali.
La sanzione applicata, nel caso di illecito penale, dipende dalla gravità del reato e può consistere nella detenzione o in una pena pecuniaria.
In caso di illecito penale si applica sempre la sanzione, anche se non è stato provocato alcun danno, ciò perché la sanzione ha come obiettivo quello di dissuadere dal commettere reati. Esempio: nel caso di una truffa non andata a buon fine il colpevole viene comunque punito.
CLASSIFICAZIONE DEGLI ATTI LECITI
Gli atti leciti si distinguono in:
- azioni materiali;
- manifestazioni di volontà.
Le azioni materiali sono dette anche atti reali o non negoziali o comportamentali. Esse consistono in un comportamento concreto diverso dalla semplice manifestazione del proprio pensiero e determinano una modificazione del mondo esterno. Esempio: la costruzione, la riparazione o la distruzione di un edificio; la raccolta dei frutti, la costruzione di una nave, la presa di possesso di un terreno, la fissazione della residenza, ecc..
Le manifestazioni di volontà sono atti il cui scopo è quello di comunicare ad altri il proprio pensiero o la propria volontà, ma non si traducono in un'azione materiale.
NEGOZI GIURIDICI E ATTI GIURIDICI IN SENSO STRETTO
Le manifestazioni di volontà, a loro volta, si differenziano in:
- manifestazioni di volontà negoziali. Esse mirano a perseguire un fine pratico riconosciuto e tutelato nell'ordinamento giuridico. Essi sono detti negozi giuridici e sono gli atti giuridici di maggiore importanza. Esempio: il testamento, la costituzione di una società, la vendita di un bene sono tutti negozi giuridici;
- manifestazioni di volontà non negoziali. Esse mirano a comunicare il proprio pensiero. Sono detti anche atti giuridici in senso stretto. Sono atti che presuppongono la volontà e la consapevolezza da parte di chi li compie, ma non l'intenzione di produrre l'effetto giuridico. Quest'ultimo è automaticamente collegato, dalle norme giuridiche, al compimento dell'atto. Esempio: se un creditore, intima per iscritto al debitore di adempiere un'obbligazione, questi è costituito in mora anche se questa non era l'intenzione del creditore.
ATTI DISCREZIONALI, ATTI DOVUTI, ATTI NECESSARI
Gli atti leciti possono essere distinti anche in:
- atti discrezionali o facoltativi. Sono atti compiuti da un soggetto liberamente, senza che questi ne abbia l'obbligo;
- atti dovuti. Sono atti che il soggetto giuridico è obbligato a compiere;
- atti necessari. Sono atti che il soggetto ha l'onere di compiere in quanto, nel caso non li compisse, non si produrrebbe un effetto giuridico a lui favorevole.