IL NEGOZIO IN FRODE ALLA LEGGE

NEGOZIO IN FRODE ALLA LEGGE, NEGOZIO CONTRARIO ALLA LEGGE, NEGOZIO SIMULATO E NEGOZIO IN FRODE AI CREDITORI

NEGOZIO IN FRODE ALLA LEGGE

Si parla di negozio in frode alla legge per indicare un negozio giuridico posto in essere con lo scopo di raggiungere un risultato vietato da una norma imperativa, cioè una norma che non può essere elusa dalle parti.

Spesso, il risultato vietato dalla legge, viene raggiunto ponendo in essere una serie successiva di atti, ognuno dei quali ha come finalità il raggiungimento di uno scopo consentito dalle norme giuridiche, ma l'insieme degli atti permette di raggiungere un obiettivo vietato dalla legge.

Esempio: ipotizziamo che la legge vieti la vendita di un bene da Tizio a Caio. Tizio allora vende il bene a Sempronio che lo rivende, a sua volta a Caio.

NEGOZIO CONTRARIO ALLA LEGGE

Diverso dal negozio in frode alla legge, è il negozio contrario alla legge: in questo caso le parti mirano a raggiungere direttamente il risultato vietato dalla legge. Questo negozio, ovviamente, è nullo.

FRODE FISCALE

Diverso dal negozio in frode alla legge è anche la frode fiscale: essa non rende nullo il negozio giuridico, ma determina l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme tributarie.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

NEGOZIO IN FRODE AI CREDITORI

Il negozio in frode ai creditori mira a danneggiare, in modo specifico, i creditori. Tale negozio può essere reso inefficace mediante l'azione revocatoria.

SIMULAZIONE

Il negozio in frode alla legge non va confuso con il negozio simulato.

Nella simulazione la volontà interna differisce da quella manifestata.

Nel negozio in frode alla legge non c'è differenza tra volontà interna e volontà dichiarata, ma essa è contraria ad una norma giuridica.

La simulazione può avere anche come finalità quella di eludere una norma di legge: si parla, in questi casi, di simulazione fraudolenta. Esempio: si simula una vendita a favore di un funzionario pubblico per effettuare una donazione nei suoi confronti, vietata dalla legge. Di conseguenza il funzionario riceve il bene, ma non paga il relativo prezzo.

Nella simulazione fraudolenta sia l'atto simulato che quello dissimulato sono nulli.

 
 
 

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