IL FATTO GIURIDICO
FATTI NATURALI E FATTI UMANI
NOZIONE DI FATTO GIURIDICO
Per fatto giuridico si intende un evento in grado di determinare la nascita, la modificazione o l'estinzione di un rapporto giuridico.
FATTISPECIE
Le norme giuridiche prevedono una serie di fatti, cioè di situazioni-tipo: nel momento in cui esse si verificano producono gli effetti giuridici stabiliti dalla norma. Questi fatti, o situazioni-tipo, sono detti anche fattispecie.
FATTISPECIE SEMPLICE E COMPLESSA
La fattispecie prevista dalla legge può essere:
- semplice;
- complessa.
Parliamo di fattispecie semplice quando la situazione-tipo prevista dalla legge è costituita da un solo fatto. Esempio: la morte di una persona rappresenta una fattispecie semplice alla quale la legge ricollega l'apertura della successione.
Parliamo, invece, di fattispecie complessa quando la situazione-tipo prevista dalla legge è costituita da una pluralità di fatti. Esempio: la vendita di un bene da parte di un incapace richiede sia l'autorizzazione del tribunale che il consenso del rappresentante legale.
Nel caso di fattispecie complessa, l'effetto che la norma collega alla fattispecie, si ha solamente quando si sono realizzati tutti i fatti giuridici di cui essa è costituita.
FATTISPECIE ASTRATTA E CONCRETA
Un'altra distinzione delle fattispecie è tra:
- fattispecie astratta;
- fattispecie concreta.
Parliamo di fattispecie astratta con riferimento ai fatti previsti dalla norma in via astratta, a cui sono ricollegati gli effetti giuridici.
Esempio: l'art.1783 del Codice civile prevede che "gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo...La responsabilità è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di 100 volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata."
La fattispecie astratta è rappresenta quindi, dal deterioramento, dalla distruzione o dalla sottrazione delle cose portate in albergo da un cliente. A tale fattispecie astratta la norma ricollega come effetto giuridico la responsabilità dell'albergatore. Tale responsabilità è, per legge, limitata ad un valore ben determinato.
La fattispecie concreta, invece, consiste nel singolo fatto che realmente si verifica.
Esempio: Tizio, cliente dell'albergo Mareblu lascia una bicicletta in un magazzino dell'albergo. Egli ritrova la bici danneggiata.
Al verificarsi di una fattispecie concreta occorre accertare che essa presenti gli elementi della fattispecie astratta e che, quindi, ad essa si possano ricollegare gli effetti giuridici previsti dalla norma. Tale accertamento è detto sussunzione.
FATTI NATURALI E FATTI UMANI
I fatti giuridici possono essere di due tipi:
- fatti naturali;
- fatti umani.
I fatti naturali sono eventi che non dipendono dalla volontà dell'uomo. Esempio: la nascita di un bambino, la morte di una persona, il crollo di un edificio.
I fatti umani sono eventi che dipendono dalla volontà di un soggetto giuridico, sia esso una persona fisica che una persona giuridica. Da essi derivano degli effetti giuridici. Esempio: l'acquisto di un bene, la contrazione del matrimonio, la costituzione di una società, ecc..
I fatti umani sono chiamati, più propriamente, atti giuridici.