LE PARTIZIONI DEL DIRITTO

DIRITTO PRIVATO E DIRITTO PUBBLICO

DIRITTO PRIVATO E DIRITTO PUBBLICO

Il diritto oggettivo si distingue in due rami:

  • diritto privato;
  • diritto pubblico.

DIRITTO PRIVATO

Il diritto privato è dato dall'insieme delle norme giuridiche che regolano i rapporti tra i privati.

Il suo obiettivo è quello di fissare delle regole che debbono essere rispettate da tutti gli individui in modo da garantire una convivenza pacifica e da consentire, a coloro che ritengano che i propri diritti siano stati lesi, di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Il diritto privato regola anche i rapporti tra i privati e gli enti pubblici nel caso in cui questi ultimi non agiscono come enti muniti di potestà d'imperio, ma intervengono nel rapporto ponendosi in condizioni di uguaglianza con i privati.

Diciamo che gli enti pubblici sono muniti di potestà di imperio quando essi si trovano in una posizione di egemonia come, ad esempio, quando impongono tasse, effettuano espropriazioni per pubblica utilità, ecc..

DIRITTO PUBBLICO

Il diritto pubblico è l'insieme delle norme giuridiche che disciplinano l'ordinamento dello Stato e degli altri enti pubblici e regolano i rapporti tra i cittadini e lo Stato quando quest'ultimo interviene nel rapporto come ente dotato di potestà d'imperio con la conseguenza che i cittadini si trovano in una posizione di subordinazione rispetto ad esso.

Il diritto pubblico, inoltre, si occupa della disciplina dei reati in quanto spetta allo Stato garantire l'ordine pubblico e punire coloro che sono socialmente pericolosi.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

PARTIZIONI DEL DIRITTO PRIVATO

Il diritto privato si divide in:

  • diritto civile che regola la persona come soggetto di diritto e disciplina i rapporti in materia di famiglia, proprietà, contratti e successioni ereditarie;
  • diritto commerciale che regola i rapporti nei quali uno dei due contraenti è un imprenditore e detta le regole relative alle imprese individuali, alle società, al fallimento. Il diritto commerciale è contenuto soprattutto, ma non esclusivamente, nel libro V del Codice civile;
  • diritto della navigazione che regola i rapporti che sorgono dalla navigazione marittima, da quella aerea ed interna. Esso è contenuto nel Codice della navigazione.

PARTIZIONI DEL DIRITTO PUBBLICO

Il diritto pubblico si divide in:

  • diritto costituzionale, cioè l'insieme delle norme relative alla struttura dello Stato e ai diritti e doveri dei cittadini;
  • diritto amministrativo, cioè l'insieme delle norme che regolano l'organizzazione della Pubblica Amministrazione e l'attività svolta dallo Stato e dagli altri enti pubblici al fine di raggiungere i propri obiettivi;
  • diritto penale, ovvero l'insieme delle norme che disciplinano i reati, cioè i comportamenti che violano l'ordine pubblico, e le sanzioni ad essi applicabili;
  • diritto processuale, ovvero le norme che regolamentano l'organizzazione della giustizia e lo svolgimento dei processi. Esso si divide in:
    • diritto processuale civile se riguarda i giudizi in materia civile;
    • diritto processuale penale se riguarda i giudizi in materia penale;
  • diritto tributario, cioè l'insieme delle norme relative alla imposizione e alla riscossione delle imposte e delle tasse da parte dello Stato;
  • diritto ecclesiastico che regola i rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica e le altre confessioni religiose. Dopo i Patti Lateranensi stipulati tra Stato e Chiesa nel 1929 il diritto ecclesiastico ha assunto grande importanza anche nell'ambito del diritto privato dato che, con essi, sono stati riconosciuti gli effetti civili del matrimonio cattolico.

DIRITTO ECCLESIASTICO E DIRITTO CANONICO

Il diritto ecclesiastico non va confuso con quello canonico dato dalle norme proprie della Chiesa Cattolica che regolano la sua organizzazione e l'attività dei fedeli.

 
 
 

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