LIBERTA' E SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA
L'ART.15 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
ARTICOLO 15 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
L'art.15 della Costituzione italiana recita:
"La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con
le garanzie stabilite dalla legge."
LIBERTA' E SEGRETEZZA DELLA CORRIPONDENZA
Tra i diritti della sfera privata troviamo anche quelli disciplinati dall'art.15 della Costituzione.
Tale articolo tutela la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione che sono considerati come diritti inviolabili.
Per ogni altra forma di comunicazione si intende qualunque mezzo usato per comunicare: dal contatto diretto tra due o più persone presenti, alle telefonate o le mail, ecc...
Oggetto della tutela è la comunicazione rivolta ad uno o più persone ben deteminate. Quando la comunicazione è invece diretta ad un gruppo di persone indistinte, cioè ad una collettività, la sua tutela non rientra più in quella prevista dall'art.15, ma ad essere tutelata è la libertà di manifestazione del proprio pensiero (art.21 della Costituzione).
Come per tutte le libertà personali solamente l'autorità giudiziaria può limitare tale diritto attraverso un atto motivato e le garanzie stabilite dalla legge: si tratta di un aspetto del diritto alla riservatezza di cui gode l'individuo.
LIMITAZIONI PREVISTE
Come si è detto la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione possono essere limitate solamente con atto motivato da parte dell'autorità giudiziaria nei casi stabiliti dalla legge così come è previsto per le altre libertà personali: quindi gode della riserva di legge e della riserva di giurisdizione.
Tuttavia, mentre per gli altri diritti riconducibili alle libertà personali (diritto alla libertà personale, diritto al domicilio) sono previsti dei casi eccezionali nei quali la limitazione della libertà può avvenire da parte dell'autorità di pubblica sicurezza in via provvisoria o per casi di necessità ed urgenza, nel caso della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, non esiste nessuna forma urgente di limitazione della sua libertà e segretezza.
Due sono le motivazioni che stanno alla base di questa scelta da parte del Costituente:
- la prima sta nel fatto che in caso di intercettazione postale o telefonica, l'intercettato non può in nessun modo difendersi, essendo ignaro della stessa;
- la seconda sta nel fatto che l'intercettazione coinvonge anche altre persone, diverse dal soggetto intercettato, che hanno diritto ad una maggiore tutela. Infatti è inviolabile sia il diritto dell'autore della conversazione che del suo destinatario.
CITTADINI E STRANIERI
La segretezza dela corrispondenza è un diritto che spetta non soltanto ai cittadini, ma anche agli stranieri e agli apolidi.
Inoltre essa è riconosciuta sia alle persone fisiche che alle formazioni sociali.
DIRITTO ALLA PRIVACY
La libertà di domicilio e la libertà di comunicazione sono i due pilastri sui quali si fonda il diritto alla privacy, il quale non è espressamente previsto nella Costituzione, ma in essa trova il suo fondamento.
Il diritto alla privacy è il diritto alla riservatezza della propria vita privata, ma anche delle proprie informazioni personali.