IL DIRITTO ALLA LIBERTA' PERSONALE

L'ART.13 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

ARTICOLO 13 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

L'art.13 della Costituzione italiana disciplina il primo dei diritti della sfera privata. Esso recita:

"La liberta` personale e` inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, nè qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva."

LIBERTA' PERSONALE

L'art.13 garantisce all'individuo la disponibilità della propria persona in ogni momento e in ogni sua attività e sancisce che tale libertà è inviolabile: non è ammessa nessuna forma di detenzione, ispezione o di perquisizione personale se non per atto motivato da parte dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

Libertà personale va intesa, sicuramente, come libertà fisica, in quanto l'individuo non può subire coercizioni fisiche da parte dei pubblici poteri (ma anche da parte dei privati), se non nelle forme previste dalla Costituzione: questo aspetto è importantissimo perché impedisce un uso illegittimo della forza da parte dello Stato, ma anche da parte di quei poteri privati che siano in grado di privare la persona della libertà fisica.

Questo concetto va però ampliato fino ad includere anche la tutela della dignità della persona e il divieto di ogni forma di violenza morale.

La libertà personale, sancita nell'art.13, è quindi una libertà sia fisica che morale ed è alla base di ogni altra libertà riconosciuta all'individuo dalla Costituzione.

DIRITTO INVIOLABILE

La libertà personale è un diritto inviolabile riconosciuto dalla Costituzione all'individuo in quanto tale: esso, dunque, è garantito sia al cittadino che allo straniero e all'apolide.

RESTRIZIONI ALLA LIBERTA' PERSONALE

L'art.13 della Costituzione non si limita a sancire l'inviolabilità della libertà personale, ma stabilisce anche che le restrizioni alla libertà personale sono ammesse solamente in base ad un atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

L'atto è motivato quando indica i fatti e il fondamento giuridico che giustificano tale provvediemento.

Pertanto, se da una parte la libertà personale è inviolabile, dall'altra esistono dei casi nei quali essa può essere limitata, ma solamente nel rispetto delle garanzie previste dalla Costituzione, che sono:

  • riserva di legge;
  • riserva di giurisdizione;
  • ricorso alla Cassazione.

RISERVA DI LEGGE

L'art.13 stabilisce che le restrizioni della libertà personale sono ammesse solamente nei casi e nei modi previsti dalla legge. E' questa quella che viene denominata riserva di legge: in altre parole, solo il potere legislativo può stabilire in quali casi e in che modi è possibile limitare la libertà personale.

Si tratta di una riserva assoluta, in quanto solamente una legge dello Stato può limitare la libertà personale: essa non può essere limitata, quindi, da una legge regionale o da un regolamento. Inoltre, la legge non si deve limitare ad una disciplina solo di principio rimandando ad altre fonti del diritto la sua regolamentazione dettagliata, ma deve prevedere nel dettaglio i casi nei quali la libertà personale può essere limitata.

Inoltre la riserva di legge, oltre che essere assoluta, è anche rinforzata in quanto la legge deve rispettare le regole già previste nell'art.13 della Costituzione.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

RISERVA DI GIURISDIZIONE

A garanzia della limitazione della libertà personale vi è anche la riserva di giurisdizione: la competenza ad emanare provvedimenti restrittivi spetta alla sola autorità giudiziaria considerata come un'autorità al di sopra delle parti e, in quanto tale, ritenuta quella maggiormente imparziale in modo da evitare eventuali arbitri.

RICORSO ALLA CASSAZIONE

La terza garanzia, ovvero il ricorso alla Cassazione è desumibile dal combinato disposto dell'art.13 e dell'art.111 della Costituzione il quale, tra le altre cose prevede che "contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge".

Quindi, non solo il provvedimento restrittivo della libertà personale deve essere

  • emesso dall'autorità giudiziaria
  • motivato

ma contro tale atto è sempre possibile ricorrere direttamente in Cassazione per saltum, cioè saltando i vari gradi del giudizio, quando si ritiene che ci sia stata una violazione di legge.

CASI ECCEZIONALI DI GRAVITA' E DI URGENZA

La riserva di legge non ammette eccezioni: quindi la limitazione della libertà personale è ammessa sempre e soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

La riserva giurisdizionale, invece, ammette delle eccezioni previste dallo stesso art.13, al terzo comma: in alcuni casi l'autorità di pubblica sicurezza può adottare dei provvedimenti restrittivi della libertà personale.

Tuttavia, questa possibilità incontra una serie di limitazione:

  • innanzittutto essa è ammessa solamente in casi eccezionali di gravità ed urgenza;
  • in secondo luogo i casi eccezionali di gravità ed urgenza nei quali ciò è possibile sono indicati tassativamente dalla legge;
  • infine, questi provvedimenti sono provvisori e devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria che li deve convalidare nelle 48 ore successive. Se non vengono convalidati in questo lasso di tempo sono revocati e privi di qualsiasi effetto.

    Pertanto, la competenza ad emanare provvedimenti che limitano la libertà personale spetta esclusivamente all'autorità giuridiziaria, mentre l'autorità di pubblica sicurezza, in tale campo, ha carattere sostitutivo e subentra solamente in casi eccezionali di gravità ed urgenza e sempre nel rispetto della legge.

    Proprio perché gli organi di pubblica sicurezza non hanno un potere autonomo nella limitazione della libertà personale, i provvedimenti da essi presi devono essere convalidati dall'autorità giudiziaria.


VIOLENZA FISICA E MORALE

Sempre l'art.13 della Costituzione prevede che la persona sottoposta a restrizioni della libertà, in quanto imputato o in quanto dichiarato colpevole, non può in nessun caso essere sottoposto a qualsiasi forma di violenza fisica o morale, ad esempio per estorcere una confessione o per un semplice accanimento.

La Costituzione prevede che venga punita ogni forma di violenza.

 
 
 

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