LA LIBERTA' DI DOMICILIO

L'ART.14 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

ARTICOLO 14 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

L'art.14 della Costituzione italiana recita:

"Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali."

LIBERTA' DI DOMICILIO

Strettamente collegata alla libertà personale dell'individio è la libertà di domicilio che è anch'esso un diritto della sfera privata.

La libertà di domicilio è inviolabile esattamente come la libertà personale.

Il domicilio non è altro che, la proiezione nello spazio, della persona: di conseguenza, quelle garanzie che l'art.13 prevede per la persona, sono estese dall'art.14 anche al suo domicilio. Pertanto viene stabilito che per poter accedere a un domicilio è necessaria un’autorizzazione motivata da parte dell’autorità giudiziaria, che può emetterla solamente nei modi e nei casi previsti dalla legge. Valgono, pertanto, anche per il domicilio la riserva di legge, la riserva di giurisdizione e la motivazione dei provvedimenti previsti per la tutela della libertà personale.

ECCEZIONI ALLA DISCIPLINA GENERALE

L'ultimo comma dell'art.14 della Costituzione prevede alcune eccezioni alla disciplina generale. Per:

  • motivi di incolumità pubblica;
  • motivi di sanità;
  • fini economici e fiscali;

gli accertamenti e le ispezioni possono essere eseguite, nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi speciali, senza che vi sia una preventiva autorizzazione da parte del giudice.

Tale comma fissa, quindi, un'ampia deroga rispetto a quanto disposto nella prima parte dell'articolo 14: si tratta di una deroga ammessa per favorire degli interessi protetti dalla Costituzione e considerati più importanti.

NOZIONE DI DOMICILIO

Nella Costituzione non è prevista una definizione di domicilio.

Nel nostro ordinamento giuridico non esiste una sola nozione di domicilio: vi è una definizione contenuta nel Codice civile, ma ne esiste anche una nozione penale e una fiscale che qui tralasciamo in quanto non di nostro interesse.

L'art.43 del Codice civile definisce il domicilio di una persona come "il luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi".

Nel Codice penale il concetto di domicilio si rinviene nell'art.614 nel quale si prevede il reato della violazione di domicilio: in questo contesto il domicilio è inteso come l'abitazione di un soggetto o un altro luogo di dimora privata.

Il concetto di domicilio a cui si riferisce la Costituzione, è più ampio rispetto a quello contenuto nel Codice civile ed è, invece, assimilabile a quello contenuto nel Codice penale. In altre parole il domicilio è dato:

  • sia dalla propria abitazione, qualunque sia il titolo giuridico che lega tale abitazione al soggetto, quindi sia che il soggetto sia proprietario dell'abitazione, ma anche se detiene la stessa a titolo di affitto, o di comodato, o di uso, o di abitazione, ecc..;
  • ma anche il luogo dove il soggetto conduce la propria vita privata, dove svolge i propri interessi o dove esercita la propria attività professionale o economica.

Quindi, nella nozione di domicilio si comprende anche una dimora occasionale come può essere una seconda casa, la camera di un hotel, una roulotte, ma anche uno stabilimento industriale o artigianale.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

CITTADINI E STRANIERI

La libertà di domicilio è riconosciuta all'individuo: quindi sia che si tratti di cittadino italiano, sia che si tratti di straniero o apolide.

SOGGETTI DIVERSI DALLA PERSONE FISICHE

La libertà di domicilio è riconosciuta non solo alle persone fisiche, ma anche a tutte quelle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità dell'uomo disciplinate all'art.2 della Costituzione: quindi, ad esempio sedi di associazioni, di sindacati, di partiti, di imprese, ecc...

 
 
 

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