ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE
ENTI DI FATTO
ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE
Le associazioni non riconosciute sono enti di fatto che si prefiggono scopi culturali, sportivi, ricreativi, filantropici, ecc..
Esse non sono persone giuridiche, proprio perché manca il riconoscimento.
Il fenomeno è piuttosto diffuso: partiti politici, sindacati, associazioni culturali e sportive sono spesso privi di personalità giuridica. In particolare, per quanto riguarda i partiti e i sindacati, spesso la scelta di non chiedere il riconoscimento è dettata dal desiderio di non essere soggetti ai controlli governativi sulla loro normativa e sulla loro organizzazione, controlli che sono previsti, invece, in caso di riconoscimento da parte dello Stato.
Il nostro ordinamento giuridico fissa alcune norme generali per la disciplina delle associazioni non riconosciute.
EFFICACIA DEGLI ACCORDI TRA GLI ASSOCIATI
L'associazione non riconosciuta nasce da un gruppo di persone che si uniscono tra loro e stipulano un accordo al fine di raggiungere uno scopo comune.
Gli accordi stipulati tra gli associati, per ciò che concerne l'ordinamento interno dell'associazione e l'amministrazione dei beni sono pienamente efficaci e vincolanti tra gli associati.
L'associazione non riconosciuta può stare in giudizio nella persona che ne ha la presidenza o la direzione, secondo quanto stabilito dagli accordi degli associati (art.36 Codice civile).
FONDO COMUNE
I contributi versati dagli associati e i beni acquistati con tali contributi vanno a formare il fondo comune dell'associazione (art. 37 Codice civile).
Fino a quando dura l'associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né possono chiedere la loro quota in caso di recesso (art.37 Codice civile).
AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA
Le associazioni non riconosciute hanno una minore protezione rispetto alle persone giuridiche: esse, infatti, godono come le persone giuridiche, di autonomia patrimoniale, ma tale autonomia patrimoniale è imperfetta.
L'autonomia patrimoniale esiste: di conseguenza i creditori dell'associazione di fatto possono far valere i loro diritti sul fondo comune dell'ente e non sul patrimonio dei singoli associati. Inoltre i creditori del singolo associato non possono far valere i loro diritti sul fondo comune.
Tuttavia l'autonomia patrimoniale è imperfetta, la distinzione del patrimonio dell'associazione e di quello degli associati presenta un limite: infatti, i creditori dell'associazione di fatto possono far valere i loro diritti, oltre che sul fondo comune dell'ente, anche sul patrimonio personale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (art.38 Codice civile).
La responsabilità personale di coloro che agiscono in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta è prevista dal legislatore in quanto, non essendovi il riconoscimento, non è possibile stabilire a priori se l'associazione dispone dei mezzi necessari per realizzare lo scopo dell'ente e garantire i futuri creditori di esso.