INTERDIZIONE TEMPORANEA
CASI DI INTERDIZIONE TEMPORANEA
PENA ACCESSORIA
L'interdizione temporanea rappresenta una pena accessoria che si applica a coloro che hanno commesso determinati reati.
Essa, proprio come l'interdizione legale, è prevista dalla legge e non richiede l'emanazione di un provvedimento da parte del Tribunale.
VARI TIPI DI INTERDIZIONE TEMPORANEA
Il Codice penale prevede varie fattispecie di interdizione temporanea:
- l'interdizione dai pubblici uffici che, oltre che temporanea può essere anche perpetua (art.28 Codice penale);
- l'interdizione da una professione o un arte (art.30 Codice penale);
- l'interdizione per abuso di pubblico ufficio (art.31 Codice penale);
- l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art.32-bis Codice penale).
INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI
L'interdizione dai pubblici uffici è una pena accessoria prevista nei casi di:
- condanna all'ergastolo. In questo caso la pena accessoria è rappresentata dall'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a 5 anni. Anche in questo caso la pena accessoria è rappresentata dall'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a 3 anni che comporta l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di 5 anni.
L'interdizione, sia perpetua che temporanea, dai pubblici uffici determina la perdita:
- dell'elettorato attivo e passivo;
- di ogni pubblico ufficio;
- dell'ufficio di tutore o curatore;
- dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;
- degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o un altro ente pubblico;
- di ogni diritti onorifico.
Oltre alla perdita di tali diritti, quando essi sono già detenuti, si ha anche la perdita della capacità di assumerli o acquisirli.
Nell'interdizione perpetua la perdita è per tutta la vita, mentre nell'interdizione temporanea essa è per la durata della reclusione.
INTERDIZIONE DA UNA PROFESSIONE O ARTE
L'interdizione da una professione o arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione:
- una professione;
- un'arte;
- un'industria;
- un commercio;
- un mestiere
per cui è richiesto uno speciale permesso, o una abilitazione o una licenza.
L'interdizione non può avere una durata inferiore ad un mese, né superiore a 5 anni, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
INTERDIZIONE PER ABUSO DI UFFICIO
La condanna per delitti commessi con abuso di pubblico ufficio o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione comporta l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
NTERDIZIONE DAGLI UFFICI DIRETTIVI DELLE PERSONE GIURIDICHE E DELLE IMPRESE
Chi è condannato alla reclusione non inferiore a 6 mesi per delitti commessi con abuso di potere o violazione dei doveri inerenti l'ufficio è interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
Tale interdizione priva il condannato della capacità di esercitare, per il periodo dell'interdizione gli uffici di:
- amministratore;
- sindaco;
- liquidatore;
- direttore generale;
- dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società;
- ogni altro ufficio con poteri di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.