I DIRITTI DELLA PERSONALITÀ
DIRITTO ALL'INTEGRITÀ FISICA, ALL'ONORE, AL NOME, ALLO PSEUDONIMO, ALL'IMMAGINE
DIRITTI DELLA PERSONALITA'
I diritti della personalità sono diritti che spettano alla persona fisica come soggetto di diritto.
Si tratta di diritti soggettivi privati non patrimoniali.
L'art.2 della Costituzione italiana stabilisce che "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".
Questi diritti spettano alla persona fisica sia come singolo che nelle formazioni sociali. Essi spettano alla persona in quanto tale e non al cittadino.
CARATTERISTICHE DEI DIRITTI DELLA PERSONALITA'
I diritti della personalità sono:
- essenziali poiché tutelano le manifestazioni essenziali della vita umana;
- intrasmissibili, cioè non possono essere trasmessi né per atto tra vivi, né per causa di morte;
- assoluti, ovvero possono essere fatti valere nei confronti di chiunque;
- inalienabili, cioè non possono essere ceduti;
- irrinunciabili, cioè ad essi non si può rinunciare;
- non sono soggetti a prescrizione nel caso in cui la persona fisica non usi tali diritti.
TIPI DI DIRITTI DELLA PERSONALITA'
I principali diritti della personalità sono:
- il diritto all'integrità fisica;
- il diritto all'onore;
- il diritto al nome;
- il diritto allo pseudonimo;
- il diritto di immagine.
DIRITTO ALL' INTEGRITA' FISICA
Il diritto all'integrità fisica è tutelato da molte norme giuridiche.
L'art.32 della Costituzione stabilisce che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo.
Nell'ambito dei diritti contro la persona, il Codice penale considera reati l'omicidio e le lesioni personali colpose.
L'art.5 del Codice civile prevede che "gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica".
DIRITTO ALL'ONORE
Il diritto all'onore salvaguardia la dignità della persona.
Ad esempio, l'art.594 del Codice penale prevede il reato di ingiuria punendo con la reclusione "chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente".
DIRITTO AL NOME
Il diritto al nome tutela il diritto della persona ad usare il proprio nome per essere identificato e per differenziarsi dagli altri.
L'art.22 della Costituzione fissa il principio che nessuno può essere privato, per motivi politici, del nome.
Nell'ambito delle disposizioni sulla legge in generale:
- l'art.6 del Codice civile stabilisce che "ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati";
- l'art.7 del Codice civile tutela il nome prevedendo che "la persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni. L'autorità giudiziaria può chiedere che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali".
L'azione di tutela del nome può essere promossa anche da chi, "non essendo titolare del nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne di essere protette" (art.8 Codice civile).
DIRITTO ALLO PSEUDONIMO
La legge tutela anche lo pseudonimo quando ha assunto, per la persona, un'importanza uguale al nome (art.9 Codice civile).
DIRITTO ALL'IMMAGINE
L'immagine di una persona può essere esposta, riprodotta o messa in commercio solamente con il suo consenso.
L'art.10 del Codice civile punisce eventuali abusi stabilendo che, se la pubblicazione viene fatta:
- al di fuori dei casi ammessi dalla legge;
- con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa;
l'autorità giudiziaria può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento del danno.