ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

NUMERO DEI DEPUTATI, ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO, CIRCOSCRIZIONI

L'ARTICOLO 56 DELLA COSTITUZIONE

L'art.56 della Costituzione italiana recita:

"La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti."

SUFFRAGIO UNIVERSALE E DIRETTO

La Camera dei deputati, esattamente come il Senato della Repubblica, è eletta a suffragio universale diretto.

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

L'elettorato attivo è formato da tutti coloro che vantano il diritto di voto. Nel caso della Camera dei deputati vantano tale diritto tutti i cittadini italiani che hanno compiuto il 18° anno di età.

Essi sono iscritti nelle liste elettorali del Comune di residenza.


L'elettorato passivo è costituito da tutti coloro che hanno la capacitià di essere eletti. Nel caso della Camera dei deputati, possono essere eletti i cittadini che hanno compiuto il 25° anno di età entro il giorno delle elezioni.

NUMERO DEI DEPUTATI

Il numero dei deputati è di 400, di cui 8 eletti nella circoscrizione Estero.


Il numero dei deputati è stato ridotto dalla legge costituzionale n.1 del 2020: in precedenza i deputati erano 630. La stessa norma ha ridotto anche il numero dei senatori che sono passati da 315 a 200 in modo da lasciare inalterato il rapporto tra i primi e i secondi (rapporto di 2 a 1).

La riduzione del numero dei deputati è stata applicata con le prime elezioni del Parlamento successive all'entrata in vigore della legge costituzionale, ovvero con le elezioni avvenute il 25/09/2022.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

COLLEGI ELETTORALI

Ai fini della elezione dei deputati, il territorio italiano è diviso in collegi elettoriali.

Ogni collegio elegge un determinato numero di rappresentanti.


I collegi elettorali sono chiamati anche circoscrizioni.

Il 4° comma dell'art.56 della Costituzione stabilisce come devono essere ripartiti i seggi tra le circoscrizioni: la norma prevede che, "fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero", tale numero viene determinato dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per 392 (ovvero i 400 deputati meno gli 8 eletti nella circoscrizione Estero) e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Il numero degli abitanti della Repubblica preso per effettuare il calcolo è quello che risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

La norma parla di abitanti della Repubblica e non di aventi diritto al voto, quindi tiene conto anche dei minorenni.


In pratica nella ripartizione dei seggi tra le varie circoscrizioni si procede così:

  • si divide il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei deputati da eleggere esclusi quelle relativi alla circoscrizione Estero, ovvero 392. Il valore determinato non è altro che il numero dei cittadini rappresentati da 1 deputato;
  • quindi si moltiplica il numero degli abitanti di ciascuna circoscrizione per il quoziente intero ottenuto dal calcolo precedente e si ottiene il numero di seggi da assegnare ad ogni circoscrizione.

 
 
 

LezioniDiMatematica.net

EconomiAziendale.net

SchedeDiGeografia.net

StoriaFacile.net

LeMieScienze.net

MarchegianiOnLine.net

Newsletter

Se vuoi essere informato ogni volta che il nostro sito viene aggiornato, iscriviti alla newsletter