VIZI DELLA VOLONTÀ NEL NEGOZIO RAPPRESENTATIVO
VIZI DELLA VOLONTÀ E STATI SOGGETTIVI
VIZI DELLA VOLONTA' E NEGOZIO RAPPRESENTATIVO
Come sappiamo i vizi della volontà determinano la annullabilità del negozio giuridico.
C'è da chiedersi: "Se un negozio giuridico è stato concluso per mezzo di un rappresentante (si parla in questi casi di negozio rappresentativo) il negozio è annullabile:
- quando è viziata la volontà del rappresentato
- quando è viziata la volontà del rappresentante?".
Per rispondere a questa domanda si deve osservare che il negozio rappresentativo sorge dalla volontà del rappresentante. E' il rappresentante che valuta se l'affare è conveniente o meno, stabilisce il prezzo, sceglie il bene, tenendo conto delle indicazioni e dei limiti stabiliti dal rappresentato. Ne consegue che, normalmente, il negozio è annullabile se ad essere viziata è la volontà del rappresentante. Esempio: l'errore del rappresentante o la violenza morale nei suoi confronti costituiscono cause di annullamento del negozio rappresentativo.
Tuttavia il negozio è annullabile anche quando ad essere viziata è la volontà del rappresentato se il vizio riguarda elementi predeterminati da quest'ultimo (art. 1390 Codice civile). Esempio: Tizio da l'incarico a Sempronio di acquistare un quadro che egli pensa sia di un determinato autore. Nell'ipotesi in cui il quadro sia, in realtà, una copia, il negozio è annullabile.
STATI SOGGETTIVI RILEVANTI
In tutti i casi nei quali è rilevante lo stato di buona o mala fede, si fa riferimento al rappresentante.
Sola eccezione a questa regola è il caso in cui si tratti di elementi predeterminati dal rappresentato.
Tuttavia il rappresentato in mala fede, non può mai giovarsi dello stato d'ignoranza o di buona fede del rappresentato (art.1391 Codice civile). La mala fede del rappresentato, quindi, inquina sempre il negozio giuridico.