IL BOLLO E LA REGISTRAZIONE
IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE DEL NEGOZIO GIURIDICO
IMPOSTA DI BOLLO
A volte, per alcuni negozi giuridici, è richiesto l'uso della carta bollata.
Il bollo non costituisce un requisito di forma: quindi, qualora il negozio sia redatto su carta semplice, esso è comunque valido. Il mancato pagamento dell'imposta di bollo comporta solamente l'applicazione di una sanzione pecuniaria.
CAMBIALI E ASSEGNI BANCARI
Unica eccezione alla regola appena vista è rappresentata dalle cambiali e dagli assegni bancari. Infatti, se essi non sono stati regolarmente bollati fin dall'origine, non hanno efficacia come titoli esecutivi (Art.20 DPR 642/1972).
Questo significa che, se non è stata pagata l'imposta di bollo fin dal momento della emissione della cambiale o dell'assegno bancario, il titolo di credito non è nullo e, di conseguenza, esso può tranquillamente circolare. Tuttavia il titolo non ha la sua caratteristica di titolo esecutivo con la conseguenza che, se il debitore non paga alla scadenza, il creditore non può intraprendere le azioni esecutive che consentono una immediata riscossione del credito.
REGISTRAZIONE
Per registrazione del negozio giuridico si intende il suo deposito presso l'ufficio del registro e il pagamento della relativa imposta di registro.
Neppure la registrazione rappresenta un requisito di forma. Essa serve per portare a conoscenza dei terzi un negozio giuridico ed è utile per dimostrare la data di una scrittura privata di fronte ai terzi.