ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE

L'ARTICOLO 38 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

ARTICOLO 38 DELLA COSTITUZIONE

L'art.38 della Costituzione italiana recita:

"Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L’assistenza privata è libera."

ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE

L'obiettivo dell'art.38 della Costituzione è quello di garantire, a coloro che non sono in condizioni di lavorare, perché hanno un handicap, perché sono anziani o malati, perché disoccupati in modo involontario, i mezzi economici necessari per poter vivere.

Questo risultato viene raggiunto mediante l'assistenza e la previdenza sociale, ovvero una serie di prestazioni economiche a favore di tali soggetti: in questo modo si realizza lo Stato sociale.

I mezzi necessari per l'erogazione di queste prestazioni sono ottenuti attraverso i tributi pagati dai cittadini.

ASSISTENZA SOCIALE

Si parla di assistenza sociale con riferimento ai servizi e alle provvidenze che lo Stato riserva a coloro che non sono in grado di lavorare in seguito a disoccupazione, malattia, infortunio.

PREVIDENZA SOCIALE

La previdenza sociale, invece, consiste nel pagamento delle pensioni di vecchia a coloro che, per la loro età, non sono più in grado di lavorare.

Il pagamento delle pensioni di vecchiaia è possibile grazie al versamento, durante il periodo di lavoro del dipendente, di contributi: tali contributi sono in parte a carico del datore di lavoro e in parte a carico dello stesso dipendente.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

ORGANI COMPETENTI

Il 4° comma dell'art.38 stabilisce che i compiti di assistenza e previdenza sociale spettano ad organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

DIRITTI ALL'EDUCAZIONE E ALL'AVVIAMENTO PROFESSIONALE

L'art.38 della Costituzione, al 3° comma, prevede per:

  • gli inabili;
  • i minorati;

il diritto all'educazione e all'avviamento professionale, ciò al fine di consentire, anche per tali soggetti, l'inserimento nel mondo del lavoro.

ASSISTENZA PRIVATA LIBERA

L'ultimo comma dell'art.38 della Costituzione stabilisce che l'assistenza privata, cioè svolta da soggetti privati, è libera.

Se da una parte viene riconosciuta tale libertà, essa non significa che possa essere svolta senza nessun controllo da parte dello Stato o che possa essere svolta senza alcun limite: i limiti da rispettare sono quelli previsti dall'art.41 della Costituzione che disciplina l'iniziativa economica privata.

 
 
 

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