L'ARTICOLO 6 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
LA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE
ARTICOLO 6 DELLA COSTITUZIONE
L'art.6 della Costituzione italiana recita:
"La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche".
TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE
In Italia, soprattutto in alcune regioni, vivono molte comunità di cittadini di nazionalità diversa da quella italiana che parlano una lingua diversa dall'italiano e hanno una cultura diversa.
Così troviamo persone:
- di lingua francese in Valle d'Aosta;
- di lingua tedesca in Trentino Alto Adige;
- di lingua albanese in Calabria;
- di lingua slava in Friuli Venezia Giulia.
Al fine di rispettare quanto previsto dall'art. 3 della Costituzione che prevede l'uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di razza o di lingua, l'art.6 della Costituzione fissa il principio della tutela delle minoranze linguistiche.
Uno dei mezzi usati per realizzare tale tutela consiste nel prevedere, nelle zone interessate dalla presenza di comunità etniche di diversa nazionalità, il bilinguismo: là dove esso è ammesso vengono usate entrambe le lingue a scuola, sono effettuate trasmissioni in ambedue le lingue nei programmi RAI, è ammesso l'uso di entrambe le lingue nella Pubblica Amministrazione.
Il bilinguismo a livello amministrativo è previsto:
- in Valle d'Aosta, dove il francese è equiparato all'italiano;
- in Trentino Alto Adige, dove il tedesco e il ladino sono equiparati all'italiano.