I COMITATI
ENTI DI FATTO
COMITATI
I comitati sono associazioni temporanee che si costituiscono per raggiungere degli scopi limitati e transitori di natura ideale o altruistica. Per raggiungere tali scopi potrebbe essere costituita una persona giuridica, ma in genere ciò non avviene e un gruppo di persone costituiscono, anche verbalmente, un comitato proponendosi di raccogliere i fondi necessari al raggiungimento dello scopo prefissato.
Esempio: spesso, in occasione di disastri o calamità naturali (terremoti, inondazioni, frane, ecc..) vengono creati dei comitati con lo scopo di prestare assistenza e soccorsi alle persone colpite da tali sciagure.
Dei comitati vengono creati anche per promuovere mostre d'arte, esposizioni, ed eventi simili. O ancora sono comitati quelli costituiti per particolari festeggiamenti: feste patronali, festa per la promozione di una squadra di calcio, ecc..
Una volta realizzato lo scopo per il quale è stato costituito, il comitato si scioglie. Di conseguenza i comitati hanno breve durata e non chiedono il riconoscimento della personalità giuridica.
Esempio: una volta aiutate le persone colpite dalla calamità naturale, una volta terminata la mostra o il festeggiamento, il comitato cessa di avere un motivo per esistere.
RACCOLTA FONDI
I mezzi necessari affinché il comitato possa raggiungere i propri scopi sono ottenuti mediante pubbliche sottoscrizioni.
RESPONSABILITA' DEGLI ORGANIZZATORI
Gli organizzatori e coloro che gestiscono i fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato (art.40 Codice civile).
I componenti del comitato rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte.
I sottoscrittori sono tenuti solamente ad effettuare le oblazioni promesse (art.41 Codice civile).
Nel caso in cui:
- i fondi raccolti sono insufficienti a raggiungere lo scopo prefissato;
- lo scopo non è più attuabile;
- lo scopo è stato raggiunto e residuano dei fondi;
la devoluzione dei beni viene effettuata in base a quanto disciplinato al momento della costituzione o, in mancanza, in base a quanto stabilito dall'autorità giudiziaria (art.42 Codice civile).
GIUDIZIO
Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente (art.41 Codice civile).