CONVOCAZIONE DELLE CAMERE

CONVOCAZIONE INIZIALE, CONVOCAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CONVOCAZIONE SU MOZIONE DI AGGIORNAMENTO, CONVOCAZIONE PARALLELA

L'ARTICOLO 62 DELLA COSTITUZIONE

L'art.62 della Costituzione italiana recita:

"Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra."

CONVOCAZIONE DELLE CAMERE

La convocazione delle Camere è un atto con il quale viene portato a conoscenze dei Parlamentari il giorno e l'ora della riunione.

Esistono diversi tipi di convocazione delle Camere.

Innanzitutto vi è la convocazione iniziale prevista all'art.61 della Costituzione. Poi vi sono altri due tipi di convocazione:

  • la convocazione ordinaria;
  • la convocazione straordinaria.

CONVOCAZIONE ORDINARIA DELLE CAMERE

Di norma la data delle riunioni è stabilita dalle singole Camere.

La Costituzione, prevede, però, al 1° comma dell'art.62, una convocazione ordinaria, detta anche convocazione di diritto: si tratta, in realtà, di due convocazioni che avvengono il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

La convocazione ordinaria, nella pratica, ha un valore del tutto residuale dato che le due Camere svolgono la propria attività in maniera ininterrotta. Infatti, attualmente, le Camere sospendono la loro attività solamente nei periodi di ferie, mentre in passato esse erano sospese anche durante i congressi dei partiti. Tuttavia, lo scopo di questa norma, è quello di evitare che si possa avere un blocco delle attività parlamentari.


Le sedute del Parlamento si svolgono normalmente dal lunedì al venerdì. Al termine di una seduta, il Presidente non effettua una nuova convocazione, ma aggiorna la seduta in corso: in questi casi si parla di convocazione su mozione di aggiornamento.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

CONVOCAZIONE STRAORDINARIA DELLE CAMERE

La convocazione straordinaria delle Camere è disciplinata al 2° e 3° comma dell'art.62 il quale prevede tre ipotesi distinte nelle quali essa è possibile:

  • per iniziativa del Presidente di una delle due Camere;
  • per iniziativa del Presidente della Repubblica;
  • per iniziativa di 1/3 dei suoi componenti.

Si tratta, chiaramente di casi eccezionali, come potrebbe essere l'ipotesi di inattività del Parlamento.

Quando l'iniziativa proviene dal Presidente della Repubblica o da 1/3 dei membri di una Camera, la convocazione formalmente viene fatta sempre dal Presidente di ciascuna Camera.


La convocazione straordinaria da parte del Presidente della Repubblica è stata oggetto di un grande dibattito in dottrina: essa rappresenterebbe una soluzione estrema di fronte ad una possibile inattività del Parlamento, qualora non vi sia un'azione da parte dei Presidenti delle Camere o degli stessi membri del Parlamento volta a superare tale situazione.


Ai casi di convocazione straordinaria delle Camere previsti dall'art.62, se ne aggiungono altri contenuti in altre norme della Costituzione, come:

  • la convocazione delle Camere, anche se sciolte, per la conversione di un decreto-legge e la loro riunione entro cinque giorni dalla convocazione straordinaria (art.77);
  • la convocazione delle Camere nel caso in cui il Governo debba ottenere la fiducia del Parlamento (art.94).

CONVOCAZIONE PARALLELA

Sempre l'art.62 della Costituzione, al 3° comma, stabilisce che quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra: si parla in questi casi di convocazione parallela.

La norma è stata prevista proprio perché, alla convocazione straordinaria si ricorre in casi gravi e, di conseguenza, si è voluto che se ne occupassero entrambi i rami del Parlamento.


 
 
 

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