EFFETTI DELL'ANNULLAMENTO
EFFETTI, DELL'ANNULLAMENTO DEL NEGOZIO GIURIDCO, TRA LE PARTI E NEI CONFRONTI DEI TERZI
NEGOZIO ANNULLATO
Un negozio annullato non produce nessun effetto giuridico: è come se non fosse mai stato concluso esattamente come un negozio nullo.
RIPETIZIONE DELL'INDEBITO
Se una delle parti ha effettuato una prestazione in adempimento di un negozio giuridico annullato, ha diritto di pretenderne la restituzione attraverso l'azione di ripetizione dell'indebito.
Nel caso in cui il negozio viene annullato per incapacità di uno dei contraenti, l'incapace è tenuto a restituire la prestazione ricevuta solamente entro i limiti in cui essa è stata rivolta a suo vantaggio.
ANNULLAMENTO ED EFFETTI SUI TERZI
L'annullamento del un negozio giuridico ha effetti anche sui terzi.
In caso di annullamento di un negozio posto in essere da un incapace, l'annullamento si riflette anche sui terzi. Esempio: Tizio, minore emancipato, vende a Caio, senza il consenso del curatore e l'autorizzazione del giudice tutelare o del Tribunale, un appartamento. A sua volta Caio rivende l'appartamento a Sempronio. L'annullamento del negozio concluso tra Tizio e Caio investe anche il negozio concluso tra Caio e Sempronio.
Se l'annullamento riguarda un negozio che presenta un vizio di volontà, per ciò che concerne gli effetti sui terzi, bisogna distinguere il caso in cui:
- i diritti sono stati acquisiti dai terzi a titolo oneroso. In questa ipotesi, se il terzo era in buona fede, cioè ignorava l'esistenza del vizio, i diritti acquisiti non vengono pregiudicati;
- i diritti sono stati acquisiti dai terzi a titolo oneroso, ma il terzo non era in buona fede. In questa ipotesi l'annullamento travolge anche gli effetti del secondo negozio;
- i diritti sono stati acquisiti dai terzi a titolo gratuito. Anche in questa ipotesi l'annullamento travolge anche gli effetti del secondo negozio.