LA LIBERTA' DI RELIGIONE
GLI ARTICOLI 19 E 20 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
ARTICOLO 19 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
L'art.19 della Costituzione italiana recita:
"Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume."
LIBERTA' DI CULTO
L'art.19 della Costituzione riconosce a tutti gli individui (cittadini, stranieri, apolidi) la libertà di culto: la propria fede religiosa può essere professata in qualsiasi forma, sia individuale che associata.
Il diritto di culto include, oltre al suo esercizio sia in privato che in pubblico, anche la possibilità di farne propaganda.
La libertà religiosa è strettamente connessa con la libertà di manifestazione del pensiero.
LIMITE ALLA LIBERTA' DI RELIGIONE
La Costituzione pone come unico limite alla libertà di religione il buon costume in quanto non si deve trattare di riti ad esso contrario.
Con l'espressione buon costume si intende la morale sessuale, la decenza, il pudore sessuale, concetti che sono strettamente legati all'epoca e al luogo in cui si vive e sono soggetti a cambiare nel tempo.
Chiaramente tale limite si pone ogni volta che il culto è svolto in un luogo pubblico o in un luogo al quale possono accedere più persone.
I riti religiosi, ovunque essi siano svolti, devono sempre rispettare i diritti di libertà: di conseguenza non sono mai ammissibili forme di segregazione, di violenza fisica o morale per ragioni religiose o la pratica di riti macabri o sacrificali.
OBIEZIONE DI COSCIENZA
La libertà di professare liberamente la propria fede permette all'individuo di rifiutarsi di compiere degli atti che contrastino con il proprio credo religioso.
Ad esempio un medico cattolico può rifiutarsi di praticare l'aborto.
STATO LAICO
Poiché la nostra Costituzione pone tutte le confessioni religiose sullo stesso piano, lo Stato italiano è uno Stato laico.
ARTICOLO 20 DELLA COSTITUZIONE
L'articolo 20 della Costituzione stabilisce che "il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, nè di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività."
Tale norma ribadisce l'uguaglianza di tutte le confessioni religiose stabilendo che la legge non può avere un trattamento discriminatorio nei confronti delle associazioni o delle istituzioni religione, rispetto a quelle aventi altre finalità. Inoltre lo strumento fiscale non può essere usato per rendere più complessi la formazione o il funzionamento di tali enti. In tal modo si dà ampia tutela alla libertà di religione, anche nelle forme associative.