ACCESSO AI PUBBLICI UFFICI E ALLE CARICHE ELETTIVE

L'ARTICOLO 51 DELLA COSTITUZIONE

ARTICOLO 51 DELLA COSTITUZIONE

L'art.51 della Costituzione italiana recita:

"Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso posso accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro."

CARICHE ELETTIVE

L'art.51 della Costituzione prevede il diritto per tutti i cittadini di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive.

Il primo comma di tale articolo richiama il principio di uguaglianza contenuto nell'art.3 della Costituzione riconoscendo il diritto di accedere alle cariche pubbliche a tutti i cittadini, in condizioni di uguaglianza.

La seconda parte del I comma è stata introdotta successivamente con la Legge Costituzionale n.1/2003 stabilendo che la Repubblica promuove le pari opportunità tra donne e uomini con appositi provvedimenti.

Affinché un soggetto possa essere eletto ad una carica pubblica deve presentare i requisiti all'elettorato passivo.

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

ITALIANI NON APPARTENENTI ALLA REPUBBLICA

Gli italiani non appartenenti alla Repubblica, cioè gli italiani privi della cittadinanza, possono avere la medesima parità giuridica dei cittadini per quanto concerne l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive. Tale parificazione può avvenire solamente per legge.

Sono italiani non appartenenti alla Repubblica:

  • gli emigranti che hanno dovuto rinunciare alla cittadinanza per motivi di lavoro;
  • gli italiani residenti nei territori ceduti, dopo la seconda guerra mondiale, alla ex-Jugoslavia e alla Francia.

CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO

L'ultimo comma dell'art.51 della Costituzione stabilisce due diritti che spettano a coloro che sono chiamati a funzioni pubbliche elettive. Si tratta del :

  • diritto di disporre del tempo necessario all'adempimento di tali funzioni;
  • e del diritto di conservare il posto di lavoro.

A tal fine l'eletto può, per tutta la durata della sua carica, chiedere un periodo di aspettativa non retribuita, cioè un periodo di astensione dal lavoro, durante il quale non percepisce nessuna retribuzione, ma conserva il posto di lavoro.

Questa norma permette, anche alle persone meno abbienti, di concorrere alle cariche elettive avendo la sicurezza di poter tornare al loro lavoro al momento della cessazione del loro incarico.

 
 
 

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